Per lavori oltre 1 milione di euro il CSE deve essere distinto dal direttore dei lavori: il MIT chiarisce l’art. 114 del Codice Appalti.
Il direttore dei lavori può svolgere anche il ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione? La risposta cambia in modo netto in base all’importo dei lavori e alla complessità dell’intervento.
Il MIT, chiamato a chiarire l’interpretazione dell’art. 114 del D.Lgs. 36/2023, afferma un principio operativo molto rilevante nel parere 2459/2026: per lavori di importo superiore a 1 milione di euro è obbligatorio nominare un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione diverso dal direttore dei lavori. Non si tratta, quindi, di una semplice facoltà organizzativa della stazione appaltante. Sopra la soglia del milione di euro, il cumulo tra direzione lavori e CSE non è ammesso.
Il quesito: unico professionista per direzione lavori e coordinamento sicurezza
Il caso nasce dall’esigenza di una stazione appaltante di affidare ad un unico professionista l’incarico di:
- direzione lavori;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
L’intervento riguarda lavori di importo superiore a 1 milione di euro.
Il dubbio interpretativo nasce dalla formulazione dell’art. 114, comma 4, del Codice Appalti, secondo cui nei contratti di importo non superiore a 1 milione di euro, e comunque in assenza di lavori complessi e rischi di interferenze, il direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti di sicurezza, svolge anche le funzioni di CSE. La base documentale del progetto riporta lo stesso passaggio: il direttore dei lavori può svolgere anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione solo per contratti non superiori a 1 milione di euro, in assenza di lavori complessi e di rischi interferenziali, e se possiede i requisiti richiesti dalla normativa sulla sicurezza.
La stazione appaltante chiede quindi se, oltre tale soglia, il cumulo sia comunque possibile come scelta discrezionale, oppure se debba ritenersi vietato.
La risposta del MIT: sopra 1 milione il CSE deve essere diverso dal direttore lavori
Il MIT aderisce alla seconda interpretazione: per lavori di importo superiore a 1 milione di euro la stazione appaltante ha l’obbligo di nominare un CSE diverso dal direttore dei lavori.
La soglia del milione di euro non individua soltanto l’area in cui il cumulo è consentito, ma segna anche il limite oltre il quale la coincidenza tra le due funzioni non è più praticabile.
In termini operativi:
| Importo e caratteristiche dei lavori | D.L. e CSE possono coincidere? |
|---|---|
| Lavori ≤ 1 milione di euro, non complessi e senza rischi di interferenze | Sì, se il D.L. possiede i requisiti di sicurezza |
| Lavori > 1 milione di euro | No, occorre un CSE distinto |
| Lavori complessi, anche sotto 1 milione | No, occorre una figura autonoma |
| Presenza di rischi di interferenze, anche sotto 1 milione | No, occorre una figura autonoma |
Perché il CSE non può coincidere con il direttore lavori sopra soglia
Il chiarimento MIT valorizza la ratio della norma: le funzioni del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione hanno un rilievo autonomo e richiedono indipendenza operativa.
La Relazione illustrativa al Codice, richiamata dal MIT, spiega che l’attribuzione delle funzioni di coordinamento della sicurezza al direttore dei lavori è stata limitata ai soli lavori inferiori alla soglia di 1 milione di euro. Per i lavori di maggiore entità, così come per i lavori complessi e per quelli con rischi di interferenze, deve essere nominata un’apposita figura ai sensi dell’art. 92, comma 1, del D.Lgs. 81/2008.
Questa lettura è coerente con l’impianto dell’art. 114 del Codice Appalti: il RUP, in fase esecutiva, si avvale del direttore dei lavori, del coordinatore per la sicurezza durante l’esecuzione e del collaudatore o verificatore, accertando il corretto svolgimento delle funzioni affidate a ciascuno.

