Tratto da: leautonomie.it

Le modifiche apportate dal XVII° decreto correttivo del Dlgs 118/2011 all’allegato 4/2 (principio contabile applicato sulla contabilità finanziaria) hanno comportato, fra l’altro, la soppressione del paragrafo 5.4.8 riguardante la formazione del fondo pluriennale vincolato per la spese concernenti il livello minimo di progettazione.

Esso prevedeva che, alla fine dell’esercizio, le risorse accantonate nel fpv per il finanziamento delle spese concernenti il livello minimo di progettazione esterna di importo pari o superiore a quello ordinariamente previsto dall’articolo 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 50/2016, in materia di affidamento diretto dei contratti sotto soglia, non ancora impegnate, potessero essere interamente conservate in sede di rendiconto a condizione che fossero state formalmente attivate le relative procedure di affidamento.

Venuto meno, con l’entrata in vigore del D. Lgs. 36/2023, l’obbligo di approvare almeno un livello progettuale per inserire l’opera nel programma triennale, nelle more dell’emanazione del correttivo, era rimasto il dubbio sull’impatto della nuova disciplina codicistica (art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 36/2023), che per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione ha innalzato la soglia dell’affidamento diretto a 140.000 euro. Anche in tal caso, quindi, la deroga che consente di attivare il fpv pur in mancanza di impegno sembrava essere stata solo circoscritta nella sua applicazione.

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