Il nuovo CCNL dell’Area Funzioni Locali, sottoscritto il 16 luglio 2024, ha riformato la disciplina sulla retribuzione di posizione dei segretari comunali e provinciali (art. 60), introducendo un sistema di valori minimi e massimi in base alle classi demografiche degli enti e a criteri di graduazione specifici.
Una delle principali novità riguarda le sedi di segreteria convenzionate. In precedenza, la maggiorazione della retribuzione poteva essere decisa autonomamente dai singoli enti, con un limite massimo del 50%, senza obbligo di ripartizione del costo tra gli enti convenzionati. Con il nuovo CCNL, invece, si richiede una ridefinizione delle modalità di calcolo e ripartizione della retribuzione.
Anzitutto sembra corretto demandare al solo Comune capo-convenzione l’approvazione dei criteri per la pesatura della posizione del segretario.
A titolo esemplificativo si segnalano i sistemi di pesatura pubblicati sui seguenti siti:
Una volta definita la retribuzione di posizione, gli enti devono concordare le modalità di riparto dei relativi oneri, tenendo conto anche dei limiti di spesa sul personale previsti dall’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017. Di norma, la spesa viene distribuita in base alla quota di partecipazione degli enti alla convenzione, ma si può anche adottare un criterio proporzionale al “peso” effettivo di ciascun ente nella determinazione della retribuzione.