Sentenza del 23/10/2024 n. 555/1 – Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte
Silenzio-rifiuto e riassunzione del processo per incompetenza territoriale
La mancata riassunzione, nel termine di sei mesi, presso il giudice dichiarato territorialmente competente del giudizio avverso il “silenzio-rifiuto” all’istanza di rimborso estingue il processo precludendo al contribuente la possibilità di incardinarne uno nuovo sul medesimo oggetto, pur se il diritto alla restituzione del tributo non si è prescritto. L’oggetto del giudizio, infatti, è l’obbligazione tributaria contenuta nell’atto impugnabile, che può essere contestata in un solo ed unico processo.
Tale principio è stato espresso dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana che, confermando la pronuncia di primo grado di inammissibilità del ricorso, ha respinto l’appello della contribuente.
Nel caso di specie, la contribuente aveva impugnato il rifiuto tacito dell’Ufficio alla restituzione Irap avanti la Corte di Cuneo, a seguito della declaratoria di incompetenza territoriale della Corte di Milano, oltre il termine previsto dall’art. 5, c. 5, del Decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, in ragione del fatto che l’estinzione del processo rende inefficaci gli atti compiuti ma non preclude l’azione (che, nel caso di specie, poteva essere esperita nel termine ordinario decennale dalla maturazione del rifiuto tacito).