Autore: Luca Di Donna
Con la recente ordinanza n. 17912 del 28 giugno 2024, la Sezione Lavoro della Cassazione ha espresso il seguente principio: «in tema di pubblico impiego privatizzato, il disposto dell’art. 2126 c.c. non si pone in contrasto con le previsioni della contrattazione collettiva che prevedano autorizzazioni o con le regole normative sui vincoli di spesa, ma è integrativo di esse nel senso che, quando una prestazione, come quella di lavoro straordinario, sia stata svolta in modo coerente con la volontà del datore di lavoro o comunque di chi abbia il potere di conformare la stessa, essa va remunerata a prescindere dalla validità della richiesta o dal rispetto delle regole sulla spesa pubblica, prevalendo la necessità di attribuire il corrispettivo al dipendente, in linea con il disposto dell’art. 36 Cost.».
È indubbio, infatti, che la contrattazione collettiva prevede che il lavoro straordinario sia preventivamente autorizzato dal dirigente sulla base di specifiche esigenze di servizio.