Tratto da GiurisprudenzaAppalti

Appalto di servizio di pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale. Per la conformità ai CAM dei macchinari utilizzati non è consentito fornire una prova “libera”, (dichiarazione resa dal concorrente in allegato alla propria offerta), ma occorre produrre documentazione “tecnica” idonea all’assolvimento dell’onere dimostrativo.

Questo stabilisce Consiglio di Stato, Sez. III, 13/02/2026, n. 1170:

12.4. Rappresenta invece questione controversa ai fini del decidere quella concernente il profilo diacronico-procedimentale nel quale si colloca la verifica della conformità ai CAM: la normativa ammette modelli diversificati, di tipo anticipato o progressivo, a seconda che il momento deputato allo scrutinio funditus dei requisiti, attraverso la disamina della documentazione tecnica allegata all’offerta, si collochi nella fase di gara o sia demandato alla fase esecutiva, riservando al momento procedimentale il solo accertamento della completezza delle dichiarazioni di conformità rese e dell’estrinseca coerenza degli allegati tecnici.

12.5. A loro volta, i precedenti rintracciabili sul tema offrono soluzioni anch’esse diversificate ma convergenti nel ritenere che l’effetto escludente si determina nei soli casi (v. Cons. Stato, sez. V, n. 1990/2025 e sez. III, n. 9398/2023) in cui l’obbligo di produrre in offerta la documentazione tecnica attestante la conformità ai CAM sia espressamente previsto a pena di esclusione nel D.M. regolante lo specifico settore e nella legge di gara sicché, in caso contrario (v. Cons., Stato, sez. V, nn. 1847 e 1857/2025, sez. III, n. 397/2022), implicitamente si riespande la regola del rinvio alla fase esecutiva.

12.6. A fronte di soluzioni flessibili, rimesse in ultima istanza alla normativa di settore e alla scelta dei singoli enti aggiudicatori codificata negli atti di gara, ciò che rileva considerare è quindi la regolamentazione contenuta nelle prescrizioni ministeriali e quella dettata per la singola procedura. Sotto questo riguardo, restringendo il focus alla gara per cui è lite, non può non considerarsi che:

a) il D.M. 29 gennaio 2021 esige dall’operatore di “Dichiarare se si intenderà o meno far uso di macchine e, in caso affermativo, indicare il numero ed il tipo di macchine che si intendono impiegare, la denominazione sociale del produttore, il relativo modello ed allegare le schede tecniche o altra documentazione tecnica da cui si possa evincere la conformità al criterio ambientale. La conformità a quanto previsto nel criterio ambientale relativo alle macchine è verificata anche durante l’esecuzione contrattuale”(pag. 8);

b) il Disciplinare della gara de qua:

— al paragrafo 15, dispone che “l’ allegato tecnico contiene per ogni singolo lotto, a pena di esclusione, i seguenti documenti: […] b) Dichiarazione, in conformità al sub B., lettera b), punto 3 dei CAM DM 5 29.01.2021 – Allegato 2, circa l’uso o meno di macchine e, in caso affermativo, indicazione del numero e del tipo di macchine che si intendono impiegare, la denominazione sociale del produttore, il relativo modello, allegando le schede tecniche o altra documentazione tecnica da cui si possa evincere la conformità al criterio ambientale e ogni altra informazione utile ai fini del criterio di cui al punto 1.1” (disciplinare pag. 41);

— al paragrafo 14.1, nel dettagliare il contenuto della domanda di partecipazione, impone ai concorrenti “di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara, inclusi i criteri ambientali minimi di cui al D.M. 29.01.2021” (disciplinare, pag. 35);

— al paragrafo 20, specifica che tra i casi di doverosa esclusione dalla gara rientra anche la “presentazione di offerte … irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche” (disciplinare, pag. 54).

12.7. Alla luce della richiamata cornice dispositiva e in considerazione del significato letterale riferibile in modo cristallino alle previsioni disciplinari, il Collegio reputa corretta l’impostazione seguita dal T.A.R. nel conferire valenza decisiva a fini escludenti al mancato deposito, fin dalla fase di presentazione dell’offerta tecnica e per ogni macchinario, delle “schede tecniche o (di) altra documentazione tecnica da cui si possa evincere la conformità al criterio ambientale e ogni altra informazione utile ai fini del criterio di cui al punto 1.1” (par. 15 del Disciplinare di gara, pag. 41).

12.8. Né rileva in senso contrario la previsione del D.M. e quella conforme del Capitolato tecnico (art. 11.2.8 – “Verifiche previste dai Criteri Ambientali Minimi”) la quale dispone che “In fase di esecuzione contrattuale la Stazione Appaltante provvede alle seguenti verifiche in conformità dei criteri ambientali minimi di cui al DM 29.01.2021 pubblicato sulla GU n. 42 del 19.02.2021: …. c. in conformità al sub B., lettera b), punto 3 dei CAM DM 29.01.2021, la conformità a quanto previsto nel criterio ambientale relativo alle macchine è verificata anche durante l’esecuzione contrattuale”.

Anzitutto, è del tutto fisiologico che il Capitolato tecnico, riguardando i termini contrattuali della commessa (e non lo svolgimento del procedimento di selezione delle offerte, rimesso al disciplinare di gara – v. Cons. Stato, sez. V, n. 7573/2022), ribadisca la necessità della verifica di conformità quantitativa e qualitativa della prestazione resa in fase esecutiva, posto che l’ente aggiudicatore ha il diritto/dovere di accertare che la prestazione venga concretamente resa con contenuti e modalità coerenti con l’accordo contrattuale e, quindi, con i parametri recepiti nell’offerta e nei documenti tecnici alla stessa allegati, e ciò anche al fine – ove così non fosse – di attivare i necessari rimedi civilistici.

Dunque, le due verifiche di cui si discute, quella procedimentale in fase di gara (con eventuale esito espulsivo) e quella contrattuale in fase esecutiva (con eventuale attivazione di rimedi civilistici), coesistono senza in alcun modo elidersi (v. Cons. Stato, sez. III, n. 9398/2023).

12.9. In questo senso, la congiunzione “anche” – contenuta nella previsione “la conformità a quanto previsto nel criterio ambientale relativo alle macchine è verificata anche durante l’esecuzione contrattuale” – rende chiaro il carattere aggiuntivo e niente affatto alternativo che detta verifica assume rispetto a quella procedimentale, carattere giustificato proprio dai già segnalati e diversificati profili contenutistici ed effettuali che caratterizzano i due passaggi.

12.10. Quanto, poi, alla tesi di xxx secondo cui della conformità ai CAM sarebbe stato consentito fornire una prova “libera”, di modo che anche la dichiarazione resa dal concorrente in allegato alla propria offerta avrebbe potuto assurgere a documentazione “tecnica” idonea all’assolvimento dell’onere dimostrativo, occorre in dissenso osservare che:

i)in termini logici, altro è la dichiarazione resa dal concorrente in ordine ai macchinari che lo stesso intende impiegare, altro è la documentazione tecnica con la quale il produttore (e lui soltanto) attesta (in via sintetica ovvero riportando tutte le informazioni rilevanti, tra le quali quella relativa alla riciclabilità dei componenti ed alla marcatura delle plastiche) la conformità del macchinario ai CAM. Dunque, non è vero che la dichiarazione del concorrente e quella del produttore sono tra di loro “fungibili” ai fini della comprova della conformità ai CAM dei macchinari offerti;

ii)non a caso, il D.M. 29 gennaio 2021, nell’imporre ai concorrenti di “dichiarare se si intenderà o meno far uso di macchine ed, in caso affermativo, indicare il numero ed il tipo di macchine che si intendono impiegare, la denominazione sociale del produttore, il relativo modello ed allegare le schede tecniche o altra documentazione tecnica da cui si possa evincere la conformità al criterio ambientale”(pag. 8), sdoppia la finalità dei due documenti, assegnando alla dichiarazione la funzione di elencare i macchinari che verranno utilizzati nell’appalto e demandando alle schede tecniche o ad altra documentazione tecnica equivalente lo scopo di provarne la conformità ai CAM;

iii) coerentemente e in modo inequivoco, il paragrafo 15 del Disciplinare della gara de qua a sua volta distingue tra “dichiarazione”, da un lato, e “schede tecniche o altra documentazione tecnica” da fornire in allegato alla prima, dall’altro: da questa formulazione si evince con assoluta chiarezza che la “documentazione tecnica” rappresenta un elemento equivalente/alternativo alla “scheda tecnica” (essendo peraltro entrambe espressione qualificata del produttore del macchinario) ma distinto e non sovrapponibile alla “dichiarazione” (proveniente dall’operatore che gareggia).

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