Tratto da: ANAC
Il caso dell’Agenzia del trasporto pubblico di Bergamo in merito alla proroga del servizio di trasporto
Nella seduta del Consiglio dell’Autorità del 1° aprile 2026, Anac è intervenuta sulla richiesta dell’Agenzia del trasporto pubblico di Bergamo in merito alla proroga del servizio di trasporto. Il quesito dell’Agenzia riguardava la necessità o meno di acquisire un nuovo Codice Identificativo Gara (CIG) in caso di proroga del servizio ai sensi dell’articolo 5, par. 5, del Regolamento n. 1370/2007.
La risposta di Anac è stata precisa: nel caso di provvedimenti di emergenza di cui all’articolo 5, comma 5, del Regolamento n. 1370/2007 (affidamenti diretti, proroga di contratti di servizio pubblico e imposizioni di obblighi di servizio pubblico), è necessario acquisire un nuovo CIG.
“Nel caso di ricorso a una delle misure di emergenza cui all’articolo 5, comma 5, del Regolamento n. 1370/2007 – si legge nella Faq D.10. pubblicata sul sito dell’Autorità nella sezione delle Frequently Asked Questions dedicata alla digitalizzazione dei contratti pubblici – ivi inclusa la proroga del contratto di servizio pubblico, è necessaria l’acquisizione di un nuovo CIG. In tal caso, si utilizza la scheda P3_1 e, in attesa della creazione di una tipologica ad hoc, si seleziona il motivo di esclusione «Servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana (art. 56, comma 1, lett. o) e art 149 comma 3 d. lgs. 36/2023» e, al fine di collegare il nuovo CIG al CIG del contratto originario, nell’oggetto di acquisizione del CIG si indica il CIG del contratto originario”.

