Tratto da Camera Amministrativa dell’Insubria

Gli enti pubblici godono di ampia discrezionalità in sede di pianificazione urbanistica, mentre il privato gode di un affidamento qualificato soltanto in una serie limitata di casi: superamento degli standard minimi ex DM n. 1444 del 1968, presenza di convenzioni già stipulate, giudicati di annullamento di dinieghi di titoli edilizi o di silenzio inadempimento sulla domanda di titoli, aree intercluse comprese fra fondi legittimamente edificati e vendita di un bene avente al momento dell’alienazione una più favorevole destinazione urbanistica.
 
TAR Lombardia, Milano, sez. II, n. 1796 del 20 aprile 2026 – Pres. Nunziata, Est. Zucchini
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