Secondo la recente sentenza n. 10288 del 22 maggio 2024 del Tar Lazio- Sezione Quarta Ter- in caso di scorrimento della graduatoria concorsuale non vanno riconvocati i vincitori già assegnati alle sedi originarie. E ciò vale anche se le nuove sedi siano più vicine ai luoghi di residenza dei vincitori.
Per il Tar Lazio non è rispondente a criteri di razionalità ed efficienza la scelta – nella vicenda prospettata dai ricorrenti – di disporre continue riconvocazioni e consequenziali cambi di sede all’infinito, al verificarsi di ogni singola assegnazione.
Il ricorso collettivo oggetto della predetta sentenza del Tar Lazio ha ad oggetto il provvedimento con cui l’Amministrazione ha disposto lo scorrimento della graduatoria, nella parte in cui ha ampliato le sedi disponibili sulla base di richieste di attingimento provenienti dalle Amministrazioni c.d. “non banditrici”.
In particolare, i ricorrenti, utilmente collocati tra i vincitori del concorso de quo, hanno esposto di essere stati convocati in data 4 settembre 2023 per la sottoscrizione del contratto presso le sedi opzionate in seguito all’avviso del 15 febbraio 2023 con cui l’Amministrazione ha indicato quelle disponibili presso le Amministrazioni indicate nel bando.
Dopo aver appreso che, con avvisi del 2 e 9 agosto 2023, l’Amministrazione ha disposto lo scorrimento della graduatoria, mettendo a disposizione dei soggetti utilmente collocati, oltre alle sedi presso le Amministrazioni banditrici, ulteriori sedi sulla base di richieste pervenute dalle Amministrazioni non banditrici, i ricorrenti hanno avanzato in data 11 agosto 2023 istanza di riesame, chiedendo formalmente di essere inclusi in detto scorrimento, senza ricevere alcuna risposta dall’Amministrazione.
A sostegno del predetto ricorso hanno quindi articolato i seguenti motivi di censura:
– con un primo motivo di ricorso, hanno sostenuto l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere dell’avviso di scorrimento, in quanto l’Amministrazione, ampliando la rosa delle sedi di assegnazione senza consentire ai vincitori già assegnatari di parteciparvi, non avrebbe in tal modo rispettato l’ordine della graduatoria di merito;
– con una seconda doglianza, premessa la natura di atto di macro-organizzazione dell’avviso di scorrimento con ampliamento delle Amministrazioni poste a disposizione degli interessati, hanno affermato l’irragionevolezza della determinazione assunta sotto plurimi profili (violazione del principio della “par condicio”; violazione del principio del legittimo affidamento; violazione della “lex specialis” e contraddittorietà; difetto assoluto e/o carenza di motivazione).
Le Amministrazioni resistenti, costituitesi in giudizio, hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso collettivo per l’assenza di identità di posizioni tra i ricorrenti e la presenza di un conflitto di interessi (in caso di accoglimento del ricorso i ricorrenti si contenderebbero le medesime sedi di lavoro), nonché la sua irricevibilità per tardiva impugnazione dell’art. 10, comma 2, del bando.
Nel merito, hanno argomentato in ordine all’infondatezza del gravame, evidenziando che, “se si aderisse all’interpretazione del bando così come espressa in ricorso, si determinerebbe un notevole appesantimento delle procedure assunzionali per effetto della necessità di inviare ai vincitori del concorso continue richieste di manifestazioni di preferenza per quelle sedi che, via via, si dovessero liberare a seguito del verificarsi, fisiologico in una procedura concorsuale, di situazioni quali rinunce all’assunzione o di interruzioni dell’instaurato rapporto di lavoro”.
Quanto al motivo di ricorso con il quale è stata dedotta l’illegittimità dell’avviso di scorrimento per mancato rispetto dell’ordine di graduatoria, ha ritenuto il medesimo giudice amministrativo che il principio del rispetto dell’ordine della graduatoria nella scelta delle sedi, ex art. 97 Cost., vada rapportato al momento in cui la graduatoria diviene valida ed efficace, sulla base delle destinazioni in quel momento disponibili, e conseguentemente non possa comportare la possibilità di optare per altre sedi che in quel predetto momento non erano disponibili.
Non è rispondente a criteri di razionalità ed efficienza la scelta – prospettata dai medesimi ricorrenti – di disporre continue riconvocazioni e consequenziali cambi di sede ad libitum, al verificarsi di ogni singola rinuncia/decadenza e in occasione di ogni scorrimento della graduatoria, con il rischio di continua alternanza di candidati nelle varie sedi.
Tali considerazioni valgono anche nei casi, come quello in esame, in cui lo scorrimento della graduatoria sia stato disposto in pendenza del termine per la stipula del contratto di lavoro da parte dei vincitori, perché la loro eventuale inclusione nel nuovo interpello andrebbe in contrasto con il preminente interesse pubblico delle Amministrazioni interessate alla già pianificata immissione in servizio dei medesimi.
Nel particolare caso in esame, l’inclusione nell’avviso di scorrimento dei ricorrenti, già assegnatari di una sede e in procinto di stipulare il contratto, sarebbe alquanto irragionevole in quanto le Amministrazioni banditrici si troverebbero nella condizione di dover procrastinare le assunzioni rispetto alla data pianificata, in ragione della necessità di interpellare i ricorrenti utilmente in graduatoria, a beneficio delle Amministrazioni non banditrici alle quali verrebbe così garantita una precedenza nell’assunzione del personale.