Tratto da: Giurisprudenzappalti
La lettura della pronuncia, e la confusione che si respira, rende evidente quanto sia urgente una modifica della norma di cui all’art. 41, c. 14 del Codice
IL FATTO
Il bando di gara rappresentava una tabella in cui si ricava che l’importo totale del servizio ammonta a € 592.348,40, di cui € 42.502,00 a base d’asta ed € 549.846,40 ivi indicati come valore della manodopera non soggetta a ribasso.
L’offerente ALFA offre il 100% sulla parte ribassabile (i.e. sui 40.000 circa), con specifica manifestazione di volontà in tal senso in offerta.
L’offerente BETA offre un ribasso del 17%, senza alcuna precisazione.
In prima battuta la commissione di gara ha attribuito ad ALFA 20 punti; a BETA 3,46 PUNTI.
BETA eccepiva però che il ribasso percentuale era da applicarsi all’intero importo “in conformità al modulo allegato 4 – Modulo offerta economica – predisposto dalla S.A.”;
La commissione ha quindi rivalutato le offerte, ritenendo che:
ALFA ha offerto il ribasso di gara del 100% solo sulla somma di 42.502 e dunque “la SA andrebbe ad aggiudicare il servizio per l’importo di 549.846,40;
BETA “ha offerto una percentuale unica di ribasso sull’importo complessivo riferito all’intero servizio pari a euro 592.348,40, per cui l’economia-ribasso offerto sarebbe pari a euro 102.476,27, dunque il servizio verrebbe aggiudicato per euro 489.872,12”;
Sulla base di tale ragionamento la gara è stata dunque aggiudicata alla controinteressata.
IL GIUDIZIO
ALFA impugna l’aggiudicazione a favore di BETA sostenendo che, in base alla normativa vigente (art. 41, comma 14, del Codice degli appalti), i costi della manodopera non possono essere soggetti al ribasso (cioè vanno scorporati dalle somme soggette a ribasso) cioè non essere posti a base di gara (pur potendo ciascun concorrente esporre una cifra più bassa coerentemente con una “più efficiente organizzazione aziendale” che l’operatore dovrà dimostrare in sede di verifica dell’anomalia); – il ribasso del costo della manodopera, cioè, potrebbe avvenire solo indirettamente; (sul punto si veda qui la tesi qui per primi sostenuta).
T.A.R. Abruzzo, Pescara, I, 10 aprile 2025, n. 146 conviene con ALFA.
Secondo il Collegio:
“- nonostante parte della giurisprudenza abbia ritenuto che “la non “ribassabilità” dei costi della manodopera, normativamente prevista, non impone implicitamente anche lo scorporo di questi ultimi dalla base d’asta” (Tar Sicilia 3787 del 2023), il Collegio osserva viceversa che tale obbligatorietà emerge non solo dalla chiarissima lettera dell’articolo 41 cit. (“. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso”), ma anche dalla ratio della disciplina, tesa a tutelare una separata considerazione dei medesimi, non solo per responsabilizzare gli operatori economici, come rilevato dal Consiglio di Stato nella pronuncia richiamata, ma anche per consentire che tali interessi da contemperare – quelli dei lavoratori e la iniziativa economica – abbiamo un margine autonomo di oscillazione rispetto alla rigidità del ribasso percentuale della base di gara;
– del resto la diversa soluzione giungerebbe addirittura a imporre a tutti i concorrenti un ribasso anche sulla manodopera, qualora si volesse offrire un ribasso sulla base d’asta, il tutto in contrasto con la eccezionalità di tale evenienza, non solo per la ratio indicata ma anche per il conseguente obbligo di controllo di anomalia;
– proprio perché il ribasso offerto anche sul costo della manodopera da luogo al controllo di anomalia della offerta, l’operatore è stato messo correttamente dalla legge nelle condizioni di calibrare detto ribasso indipendentemente da quello afferente all’offerta a base d’asta, atteso che appare del tutto pretestuoso e improbabile ritenere che la capacità di ottenere una maggiore organizzazione sul piano del costo della manodopera coincida perfettamente, in termini percentuali, con la capacità di contenere gli altri costi e dunque con la percentuale di ribasso offerta per la base d’asta;
– in altri termini, ritenere, con la citata giurisprudenza, che la unica base d’asta possa contenere in sé anche i costi della manodopera (pur se indicati nel loro importo al suo interno), vanifica la ratio del loro imposto “scorporo”, che mira appunto a un trattamento, anche del ribasso, del tutto separato; e ciò per le ragioni esposte”.
Dopo attenta analisi della lex specialis il Collegio ha ritenuto che il ricalcolo operato dalla commissione fossa “contra legem oltre che in contrasto con la disciplina della lex specialis, la quale, appunto in conformità ai principi illustrati, non consentiva un ribasso percentuale se non sulla base d’asta, pur ammettendo, con i limiti riferiti, un ribasso autonomo del costo della manodopera, da giustificare poi in sede di controllo di anomalia (se si ammettesse una interpretazione opposta, del resto, si giungerebbe al risultato assurdo di una gara in cui il controllo di anomalia è la norma e non l’eccezione: se si considera a base d’asta anche il costo della manodopera, tutti le offerte a ribasso sarebbero destinate a controllo di anomalia)“.