Tratto da: Lavoripubblici

Cosa succede quando il Comune non interviene nei termini su una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)? In edilizia, il decorso dei 30 giorni equivale a silenzio assenso oppure produce un effetto diverso, meno intuitivo ma decisivo nella pratica? E se, una volta superato quel termine, l’amministrazione si accorge che l’intervento era urbanisticamente incompatibile, può ancora fermarlo con un semplice diniego oppure il quadro giuridico è ormai cambiato?

In un contesto storico in cui la pubblica amministrazione fatica a rispettare pienamente i termini procedimentali, il rapporto tra semplificazione amministrativa e controllo pubblico diventa un passaggio su cui spesso si gioca davvero la partita. Su questo terreno si inserisce la sentenza del TAR Sicilia n. 526 del 25 febbraio 2026, che affronta la questione con un ragionamento che supera il caso concreto e chiarisce il funzionamento della SCIA.

La vicenda nasce dalla presentazione, da parte di una società, di una Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 28/2011 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra in un’area classificata dal vigente strumento urbanistico come zona C3.3, destinata a residenza di villeggiatura con tipologia a case sparse.

Alla dichiarazione erano stati allegati gli elaborati e la documentazione di rito, compresa l’asseverazione del tecnico sulla compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e con i regolamenti vigenti, nonché sulla non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati. Il Comune, tuttavia, nei 30 giorni successivi alla ricezione della dichiarazione non aveva adottato alcun provvedimento di inibizione o sospensione.

Solo diversi mesi dopo l’amministrazione aveva comunicato i motivi ostativi, richiamando la destinazione urbanistica dell’area e ritenendo la zona non idonea all’installazione dell’impianto sulla base della disciplina richiamata. A distanza di ulteriore tempo era poi intervenuto il provvedimento finale di diniego, fondato sia sul riferimento alla normativa regionale sulle aree idonee sia sulla ritenuta incompatibilità dell’intervento con le destinazioni d’uso ammesse dalla zona urbanistica interessata.

Da qui il ricorso della società, che ha chiesto di accertare l’avvenuta formazione del titolo abilitativo per effetto del decorso del termine previsto dalla legge e ha articolato le proprie censure su tre profili tra loro distinti. Da un lato ha contestato la tardività dell’intervento comunale rispetto al termine di 30 giorni previsto dall’art. 6 del D.Lgs. n. 28/2011. Dall’altro ha dedotto l’illegittimità del provvedimento anche sotto il profilo dell’autotutela, evidenziando l’assenza dei relativi presupposti e il mancato rispetto dei limiti temporali e motivazionali. Infine ha contestato nel merito il ragionamento del Comune in ordine alla incompatibilità urbanistica dell’intervento e alla disciplina delle aree idonee per gli impianti da fonti rinnovabili.

Per comprendere fino in fondo la sentenza bisogna partire da un dato essenziale, e cioè dalla natura della segnalazione certificata di inizio attività disciplinata dall’art. 19 della Legge n. 241/1990. Con questo istituto il legislatore ha superato il modello tradizionale fondato sul previo assenso espresso dell’amministrazione e ha costruito un sistema diverso, nel quale l’attività privata può essere avviata sulla base della dichiarazione dell’interessato, mentre il controllo della pubblica amministrazione si colloca in una fase successiva e temporalmente delimitata.

In materia edilizia questo assetto si coordina con l’art. 22 del d.P.R. n. 380/2001, che consente la realizzazione mediante segnalazione certificata di inizio attività solo per interventi conformi agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi e alla disciplina urbanistico-edilizia vigente. Lo stesso principio si ritrova, sul versante energetico, nell’art. 6 del D.Lgs. n. 28/2011, che disciplina la Procedura Abilitativa Semplificata e ne condiziona l’utilizzo alla compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e adottati.

È proprio questo il passaggio che assume un rilievo centrale nella lettura della sentenza, perché chiarisce che la Procedura Abilitativa Semplificata non è uno strumento sempre utilizzabile, ma può operare soltanto quando l’intervento si colloca all’interno della conformità urbanistica. Quando invece l’intervento si pone in contrasto con lo strumento urbanistico, il riferimento non è più la PAS ma l’autorizzazione unica di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, che può comportare anche variante urbanistica.

All’interno di questo quadro si inserisce anche l’art. 21-nonies della Legge n. 241/1990, che disciplina l’annullamento d’ufficio e che viene in rilievo ogni volta in cui l’amministrazione, esaurito il termine per il controllo ordinario, intenda comunque intervenire su una situazione che nel frattempo si è consolidata. Ed è proprio su questo passaggio, cioè sul rapporto tra decorso del termine e potere successivo dell’amministrazione, che la sentenza costruisce la parte più significativa del suo ragionamento.

Il TAR muove da una premessa molto importante, che nella pratica continua a essere spesso fraintesa, e cioè che la Procedura Abilitativa Semplificata è riconducibile al genus della segnalazione certificata di inizio attività. Da qui discende una conseguenza, perché il suo funzionamento non può essere letto con le logiche del silenzio assenso, ma va ricondotto al modello proprio della SCIA.

Il giudice chiarisce infatti che il decorso del termine di 30 giorni non determina la formazione di un provvedimento tacito, come avviene nel silenzio assenso, ma produce un effetto diverso, che è quello tipico della SCIA. L’attività diventa lecita e può essere esercitata non perché si sia formato un titolo in senso provvedimentale, ma perché l’amministrazione non ha esercitato nei termini il proprio potere inibitorio. La distinzione tra silenzio assenso e segnalazione certificata di inizio attività incide quindi direttamente sulla formazione del titolo.

Su questo impianto il TAR costruisce il passaggio più delicato della decisione, perché tiene insieme due affermazioni che operano su piani diversi. Da un lato afferma con chiarezza che la Procedura Abilitativa Semplificata non può essere utilizzata in contrasto con gli strumenti urbanistici e che, nel caso esaminato, l’impianto fotovoltaico non rientrava tra le destinazioni ammesse nella zona C3.3, per cui il titolo corretto era l’autorizzazione unica di cui al D.Lgs. n. 387/2003.

Dall’altro lato chiarisce che la mancanza della compatibilità urbanistica non ha impedito, nel caso concreto, la produzione dell’effetto tipico della SCIA, perché la verifica di tale requisito rientra tra i controlli che il Comune deve svolgere entro il termine previsto dall’art. 6 del D.Lgs. n. 28/2011. Non avendolo fatto, l’amministrazione ha lasciato decorrere inutilmente il termine ed ha così esaurito il proprio potere inibitorio. L’intervento non diventa conforme, ma non è più aggredibile con un diniego tardivo.

Lo stesso ragionamento viene esteso anche agli altri requisiti che il Comune aveva cercato di far valere solo in un secondo momento, anche in sede processuale. Tra questi vi era la disponibilità dell’area, rispetto alla quale il TAR chiarisce che il controllo deve essere svolto entro il medesimo termine e non può essere recuperato per giustificare un provvedimento tardivo, aggiungendo che, nel caso specifico, il preliminare di locazione era idoneo a integrare il requisito richiesto anche alla luce dell’art. 2932 del codice civile.

Il termine di 30 giorni riguarda quindi l’intero perimetro dei controlli spettanti all’amministrazione e segna il momento entro il quale devono essere verificate tutte le condizioni richieste dalla legge. Una volta lasciato decorrere quel termine senza intervenire, cambia la natura del potere esercitabile.

L’intervento successivo non può più assumere la forma del diniego ordinario, ma può essere ricondotto solo all’autotutela, nei limiti e alle condizioni previste dall’art. 19 e dall’art. 21-nonies della Legge n. 241/1990. Non è quindi sufficiente il mero richiamo al contrasto urbanistico, ma è necessaria una motivazione puntuale in ordine a un interesse pubblico effettivo e attuale e al bilanciamento con l’affidamento maturato.

Nel caso esaminato questo non è avvenuto, perché il provvedimento si è limitato a richiamare l’incompatibilità urbanistica ed è stato adottato anche oltre il termine massimo previsto per l’esercizio dell’autotutela, risultando quindi illegittimo.

Se si guarda bene alla pronuncia, il vero protagonista non è tanto l’impianto fotovoltaico, né la zona urbanistica. Il punto centrale è il tempo del procedimento.

Nel modello della segnalazione certificata di inizio attività, il termine dei 30 giorni non ha un ruolo marginale. È il momento nel quale si concentra il potere di controllo ordinario dell’amministrazione e, allo stesso tempo, è il passaggio che incide direttamente sulla sorte dell’attività privata.

La conformità urbanistica resta un presupposto necessario, e questo il TAR lo ribadisce senza esitazioni. Ma proprio per questo il Comune è tenuto a verificarla nel tempo che la legge gli assegna. Se non lo fa, non può recuperare quel controllo in un secondo momento con un diniego ordinario, perché nel frattempo la SCIA ha già prodotto i suoi effetti.

È questa, in fondo, la lezione più interessante della sentenza. Il sistema non legittima interventi non conformi, ma allo stesso tempo non consente all’amministrazione di esercitare il proprio potere fuori tempo. Il fattore tempo diventa così l’elemento decisivo nella formazione e nella stabilità del titolo.

In conclusione, il TAR Sicilia ha accolto il ricorso, annullato il diniego comunale e dichiarato l’avvenuta formazione del titolo abilitativo richiesto mediante Procedura Abilitativa Semplificata.

Ma il punto che conta davvero, sul piano operativo, è un altro e merita di essere messo bene a fuoco. La Procedura Abilitativa Semplificata non è utilizzabile per interventi in contrasto con gli strumenti urbanistici, perché in questi casi occorre l’autorizzazione unica. Tuttavia, se il Comune non esercita entro 30 giorni il proprio potere inibitorio, l’attività si consolida secondo il modello della segnalazione certificata di inizio attività e non può più essere arrestata con un semplice diniego tardivo.

Da quel momento in poi l’amministrazione può intervenire solo in autotutela, quindi nel rispetto di termini e presupposti molto più rigorosi, con una motivazione che non può limitarsi al solo richiamo alla legalità urbanistica, ma deve dare conto di un interesse pubblico effettivo e del bilanciamento con le posizioni ormai consolidate.

È una decisione che interessa molto da vicino i tecnici, perché chiarisce che il baricentro della SCIA non sta solo nella correttezza dell’asseverazione iniziale, ma anche, e forse soprattutto, nella tempestività del controllo pubblico. Ed è proprio su questo fattore, cioè sul tempo del procedimento, che si misura oggi il funzionamento reale della semplificazione amministrativa in edilizia.

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