tratto da mauriziolucca.com

La sez. I Catania del TAR Sicilia, con la sentenza 2 marzo 2026, n. 1458, postula che la motivazione costituisce un aspetto essenziale del provvedimento amministrativo, parte centrale di ogni decisione amministrativa, non potendo essere sostituita da pur validi interventi dei consiglieri comunali (a verbale) sulle opinioni del voto espresso, quest’ultime espressioni di valutazioni che non assurgono al ruolo autonomo deposto nella sua linearità dall’art. 3, della legge n. 241 del 1990: «la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria».

La centralità della motivazione

Esemplare il ruolo determinante della motivazione nel processo amministrativo, la quale deve precedere e non seguire il provvedimento, a tutela, oltre che del buon andamento e dell’esigenza di delimitazione del controllo giudiziario, degli stessi principi di parità delle parti e giusto processo (art. 2 cpa) e di pienezza della tutela secondo il diritto europeo (art. 1 cpa) i quali convergono nella centralità della motivazione quale presidio del diritto costituzionale di difesa.

In dipendenza di ciò, la mancanza mina una base fondamentale del potere esercitato (c.d. principio di legalità), anzi si può affermare che l’esercizio del potere amministrativo, ossia della c.d. discrezionalità senza motivazione non possa reggere al vaglio dello scrutinio di legittimità, salvo in presenza di un atto vincolato, ove tale potere non può dispiegare effetti se non all’interno dei canali alati dalla legge, sicché l’integrazione postuma della motivazione non riveste in questo caso il carattere assoluto, potendo, ai sensi dell’art. 21 octies della legge n. 241/1990, l’Amministrazione dare anche successivamente l’effettiva dimostrazione in giudizio dell’impossibilità di un diverso contenuto dispositivo dell’atto (ovvero, della spendita del potere).

Infatti, se l’obbligo di motivazione costituisce un presidio essenziale del diritto di difesa, e presupposto indefettibile di ogni decisione amministrativa, non può ritenersi (di converso) che l’Amministrazione incorra nel vizio di difetto di motivazione quando le ragioni del provvedimento siano chiaramente intuibili sulla base della parte dispositiva del provvedimento impugnato o si verta in ipotesi di attività vincolata[1].

La PA deve dunque motivare (esternare le ragioni del percorso logico-giuridico seguito dall’Amministrazione per giungere alla decisione adottata)[2]ogni provvedimento amministrativo non successivamente alla sua adozione ma in coincidenza della sua emanazione, riportando nel testo redazionale (c.d. contenuto) la base giuridica del potere a fronte di una determinata situazione da risolvere, d’ufficio o ad istanza di parte, e comunque sempre nella naturale sede procedimentale e non certo attraverso atti esterni non richiamati nel testo provvedimentale o negli scritti difensivi[3].

In termini più evoluti, le ragioni giuridiche sono rappresentate da quelle norme che, in presenza e sulla base dei presupposti di fatto già individuati nel preambolo motivano e giustificano l’atto amministrativo; mentre la valutazione degli interessi avviene attraverso il processo istruttorio che dal preambolo alla situazione di fatto soppesa e gradua nei “considerato”, nei “ritenuto” (c.d. formule) una pluralità di interessi pubblici e privati anche contrapposti, avendo cura di distinguere una necessaria parte descrittiva, nella quale sono esposti tutti gli interessi coinvolti nell’atto amministrativo e una parte valutativa, nella quale sono valutati comparativamente gli interessi, motivando le ragioni per le quali si sia preferito soddisfare un interesse al posto di un altro, utilizzando un rafforzamento della motivazione in presenza di puntuali circostanze per dimostrare attitudini valutative altrimenti non rinvenibili.

Una cantante definizione vuole che la motivazione del provvedimento amministrativo rappresenti il presupposto, il fondamento, il baricentro e l’essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile, nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell’art. 21 octies, comma 2, della l. 241/1990, il provvedimento affetto dai c.d. vizi non invalidanti[4], non potendo perciò il suo difetto o la sua inadeguatezza essere in alcun modo assimilati alla mera violazione di norme procedimentali o ai vizi di forma.

Il precipitato valoriale esige che la motivazione del provvedimento costituisce l’essenza e il contenuto insostituibile della decisione amministrativa, anche in ipotesi di attività vincolata, e non può certo essere emendata o integrata, quasi fosse una formula vuota o una pagina bianca, da una successiva motivazione postuma, prospettata ad hoc dall’Amministrazione resistente nel corso del giudizio[5].

Non va trascurato che l’inadeguatezza della motivazione riflette un vizio sostanziale della funzione (in termini di contraddittorietà, sviamento, travisamento, difetto dei presupposti), non potendo il difetto degli elementi giustificativi del potere giammai essere emendato, con conseguente doveroso annullamento, mancando nella discrezionalità una giustificazione del disposto potere (senza richiamare il noto principio del claire loqui in sede di redazione della lex specialis).

Fatto

Nella sua essenzialità, una società ricorre contro una deliberazione del Consiglio comunale di rigetto di uno schema di convenzione per la modifica urbanistica di una zona per la realizzazione di una struttura socio-assistenziale in area di proprietà, con previsione di trasferimento locali al Comune: una modifica per una nuova destinazione di aree compatibili con l’interesse pubblico (una comparazione tra l’interesse sotteso alla classificazione delle zone).

L’inziale proposta fu rinviata ad altra seduta e successivamente respinta, già oggetto di ricorso straordinario al Presidente della Regione, successivamente il controinteressato notificava richiesta di trasposizione, ai sensi dell’art. 10 del DPR n. 1191/1971.

Le censure riproposte invocavano la nullità della deliberazione adottata in assenza del «numero legale relativo alla presenza della maggioranza dei consiglieri eletti, in violazione e falsa applicazione del principio sancito anche dall’art. 64 Cost. e valevole per il funzionamento di tutti gli organi collegiali di estrazione politica», oltre alla violazione delle norme dello Statuto, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, e altre norme di profilo costituzionale (la delibera adottata con la presenza di soli 8 consiglieri comunali su 16, sarebbe inesistente o, comunque, affetta da nullità assoluta, per mancanza del quorum strutturale).

Accanto a questi vizi, si lamentava la violazione del principio di affidamento del privato, difetto di istruttoria e di motivazione, violazione del principio di imparzialità e contraddittorietà, mancata considerazione degli interessi pubblici, nonché delle norme tecniche.

Merito

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