1. Premessa.
La possibilità di avvalersi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, prevista dall’articolo 1, comma 557, della legge n. 311/2004, è riconosciuta esclusivamente ai piccoli Comuni, ai consorzi, alle comunità montane e alle unioni di comuni, non ad altre amministrazioni. Lo afferma la sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte dei conti con la deliberazione n. 110/2024.
Infatti, il citato articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004 afferma che:” “I comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall’amministrazione di provenienza”.
In generale, il predetto articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004 consente ai comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti di utilizzare dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni oltre il limite delle 36 ore settimanali e nel limite delle 48 ore settimanali.
In merito, la Corte dei Conti Umbria con la deliberazione n. 129/2020 ha osservato che in base alla legge n. 145/2018 tutti i Comuni, senza limiti dati dalla consistenza della popolazione, possono utilizzare, mediante convenzione, personale di altri Enti in scavalco “condiviso”, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo (36 ore settimanali), mentre la legge n. 311/2004 prevede che, tra i Comuni, solo quelli con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali e non indica un limite di tempo a tale utilizzo, trattandosi dell’ipotesi del c.d. scavalco d’eccedenza (istituto spesso controverso, da taluni, in dottrina, definito un mostro giuridico).
Pertanto, se tra gli enti non esiste una convenzione che regoli il riparto tra i due delle 36 ore settimanali, ma si tratti di scavalco d’eccedenza oltre le ordinarie 36 ore settimanali, si ritiene che non rilevi lo svolgimento delle ore eccedenti in giornata di ferie che, evidentemente, avrà effetto e valore solo per il Comune principale. Infatti, data l’indipendenza del rapporto di lavoro ex articolo 1 comma 557, dal lavoro che il dipendente conduce presso l’ente di provenienza, potrebbe anche ammettersi che il dipendente autorizzato, in ferie presso l’ente di provenienza, svolga attività lavorativa, collocata oltre il debito orario ordinario, presso l’ente che se ne avvale.
2 L’autorizzazione dello scavalco di eccedenza.
Il parere in materia di scavalco d’eccedenza della Sezione Regionale della Corte dei Conti della Puglia verte sulla corretta interpretazione dell’articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004.
Il Sindaco del Comune di Porto Cesareo (LE), con nota priva di data e di numero di protocollo, pervenuta comunque in data 24 luglio 2024, ha formulato una richiesta di parere in ordine alla interpretazione dell’art. 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e ss.mm.ii..