tratto da leautonomie.asmel.eu.it

di Silvio Biancardi

Sanzionabile la dichiarazione falsa del concorrente anche quando vi sia stata solo colpa. L’operatore economico deve, infatti, accostarsi alle gare pubbliche con la necessaria diligenza, in mancanza della quale è esposto a subire sanzioni anche quando l’eventuale non corrispondenza al vero delle sue dichiarazioni sia conseguenza di una condotta meramente colposa.

Lo ha precisato il T.A.R. Lazio, sez. I-quater n. 4487 nella sentenza del 28 febbraio, 2025, con riferimento ad un caso rimasto sotto l’egida del d.lgs. 50/2016, ma totalmente compatibile ed attuale sotto la disciplina del d.lgs. 36/2023.

Il caso trattato

Nel caso sottoposto all’esame del Collegio una Stazione Appaltante aveva disposto l’esclusione di due concorrenti per aver riscontrato, in capo agli stessi, l’esistenza di una “relazione di fatto”, con conseguente “imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale”.

Tale provvedimento era stato impugnato dalle due società, ma il ricorso era stato respinto in primo e secondo livello di giudizio, poichè i giudici avevano confermato la correttezza del provvedimento di esclusione adottato dalla stazione appaltante, la quale aveva riscontrato i seguenti indici sintomatici di collegamento:

a) la contiguità della sede di una società con il deposito dell’altra, ubicati nello stesso immobile e la cui disponibilità derivavano da rapporti contrattuali tra le Società medesime (sublocazione);

b) il pregresso possesso, da parte del responsabile tecnico di una società della totalità delle quote dell’altra (rivestendovi la qualità di Amministratore unico);

c) rapporto di affinità tra gli amministratori delle due società.

e) la presentazione di offerte anormalmente ‘incrociate’ che apparivano redatte al fine di sostenersi reciprocamente.

L’esclusione dalla gara delle due società era stata oggetto di segnalazione ad ANAC.

L’Autorità aveva quindi avviato nei confronti delle due società un procedimento sanzionatorio ai sensi degli artt. 80, comma 12, e 213, comma 13, d.lgs. n. 50/2016, evidenziando che entrambe le società nei rispettivi DGUE avevano risposto NO alla domanda “si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lett. m)” e che quanto rilevato dalla stazione appaltante, prima, e dalle pronunce della giurisprudenza, poi, era idoneo a confermare la falsità di detta dichiarazione.

Dopo apposita istruttoria, l’Autorità aveva irrogato a ciascuno degli operatori economici una specifica sanzione pecuniaria ritenendo che avessero reso una dichiarazione non veritiera in ordine all’insussistenza della causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. m) del d.lgs. n. 50/2016 a fronte della partecipazione di fatto degli oo.ee. medesimi caratterizzati da elementi comuni idonei a far presumere l’esistenza di un collegamento.

Secondo l’Autorità “i fatti segnalati … si ritengono imputabili a titolo di colpa, per aver omesso di dichiarare l’esistenza di elementi di affinità fra i due legali rappresentanti e più in generale di collegamento fra i due oo.ee. e più per non aver posto in essere le cautele, esigibili in relazione ad una condotta improntata ad ordinaria diligenza, atte a scongiurare l’ipotesi di possibile ibridazione delle domande di partecipazione”; e rimarcando che prima di rendere la dichiarazione in ordine all’insussistenza della causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. m) d.lgs. n. 50/2016 gli operatori economici avrebbero dovuto porre in essere con “la doverosa diligenzaadeguati accertamenti”.

La ricorrente contestava la decisione di ANAC, sostenendo, tra l’altro, che la sanzione irrogatale era sproporzionata avuto riguardo al fatto che l’ANAC aveva ritenuto sussistente solo una colpa lieve in capo alla società ricorrente, sia avuto riguardo al valore della gara.

La decisone del T.A.R.

Il ricorso è stato ritenuto infondato; vediamo perché.

continua a leggere

Torna in alto