di Salvio Biancardi
Nelle gare d’appalto il RUP assume competenze di ti tipo perimetrale nel verificare la correttezza delle attività svolte dalla Commissione.
In altre parole, non può sostituirsi al giudizio che esprime la commissione tecnica, ma certamente ricadono su di lui le competenze di supervisione delle attività svolte e l’assunzione di decisioni cruciali come l’esclusione del concorrente dalla gara.
Nello specifico competono al RUP:
– il controllo sulla regolarità e legittimità della procedura;
– chiedere chiarimenti alla commissione;
– intervenire in caso di giudizi espressi dalla Commissione in modo irrazionale/contraddittorio;
– verificare la rispondenza dell’offerta all’interesse pubblico da soddisfare;
– disporre le esclusioni dalla gara.
Il RUP non può, invece, sostituirsi alla Commissione nell’attività di valutazione dell’offerta.
Quanto esposto trova riscontro puntuale nelle norme del codice dei contratti, ed in particolare, nell’articolo 7, comma 1, lett. e) dell’allegato I.2, ove si precisa che “e) in caso di procedura che prevede l’affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, può svolgere tutte le attività che non implicano l’esercizio di poteri valutativi, che spettano alla commissione giudicatrice”.
Inoltre, l’art. 17, co. 5 del codice puntualizza che: “5. L’organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L’organo competente a disporre l’aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all’interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all’offerente, dispone l’aggiudicazione, che è immediatamente efficace”.
La questione è stata oggetto di un recente pronunciamento da parte del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2731/2025.
La questione sottoposta
Nel caso trattato un Comune aveva indetto una procedura per l’affidamento del servizio per la gestione in concessione delle entrate tributarie di un Comune.
Una concorrente contestava la propria esclusione dalla procedura, sollevando molteplici censure, tra le quali l’incompetenza del RUP a disporre l’esclusione.
La decisione dei giudici
I giudici hanno affermato che il RUP è pacificamente competente per le procedure di esclusione, e ciò sulla base delle seguenti considerazioni: