Tratto da: giurisprudenzappalti.it

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Se il rinvio a giudizio si colloca oltre il triennio rispetto alla data di svolgimento della gara, diventa irrilevante ai sensi dell’art. 96 comma 10 del nuovo codice [1].

Questo quanto stabilito da Tar Calabria, Catanzaro, Sez. II, 20/05/2024, n. 788:

7. – Altro motivo di esclusione è così indicato:

«dal controllo veridicità dichiarazioni con riferimento alla Consorziata esecutrice ………….., dalla verifica del Certificato Carichi Pendenti della Procura della Repubblica di Trapani risulta che il direttore tecnico risulta rinviato a giudizio ordinario per i reati di cui all’art. 319 c.p. (Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio), 321 c.p. (Pene per il corruttore) e art. 481 c.p. (Falsità ideologica in certificati), commessi in varie circostanze e luoghi, ritenuti da questa S.a. rilevanti quali illecito professionale grave tale da rendere dubbia la integrità affidabilità dell’o.e. alla luce del combinato disposto degli art. 95, c.1. e art. 98 c. 3 lett. g) del D.lgs. n. 36/2023, anche in relazione alla circostanza che i predetti carichi pendenti non sono stati dichiarati in sede di partecipazione alla gara, e tale omissione di informazioni dovute per il corretto svolgimento della procedura di selezione, rileva, ai fini dell’art. 98 c.2 lett. b) D.lgs. 36/2023 anche alla luce della particolare offensività della tipologia dei reati per cui sussiste rinvio a giudizio verso il bene giuridico della correttezza dell’agire amministrativo, unitamente alla mancata dichiarazione delle stesse pendenze di partecipazione alla gara».

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[1] 10. Le cause di esclusione di cui all’articolo 95 rilevano:

a) per tre anni decorrenti dalla commissione del fatto, nel caso di cui all’articolo 95, comma 1, lettera a);

b) per la sola gara cui la condotta si riferisce, nei casi di cui all’articolo 95, comma 1, lettere b), c) e d);

c) nel caso di cui all’articolo 95, comma 1, lettera e), salvo che ricorra la condotta di cui al comma 3, lettera b), dell’articolo 98, per tre anni decorrenti rispettivamente:

1) dalla data di emissione di uno degli atti di cui all’articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale oppure di eventuali provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all’esercizio dell’azione penale ove la situazione escludente consista in un illecito penale rientrante tra quelli valutabili ai sensi del comma 1 dell’articolo 94 oppure ai sensi del comma 3, lettera h), dell’articolo 98;

2) dalla data del provvedimento sanzionatorio irrogato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore nel caso in cui la situazione escludente discenda da tale atto;

3) dalla commissione del fatto in tutti gli altri casi.

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