Territorio e autonomie locali 30 Settembre, 2026
 
Categoria 05.02.06 Diritto di accesso
 
Sintesi/Massima

L’accesso ai dati richiesti dal consigliere sembrerebbe consentito in quanto si riferisce alle liste generali e sezionali (comprendenti l’elenco dei cittadini iscritti nel comune aventi diritto al voto) la cui conoscibilità è prescritta dall’art.51 del d.P.R. n.223/1967.

Testo

(Parere n.21945 del 16/7/2026) Si fa riferimento alla nota con la quale una Prefettura ha rappresentato la questione segnalata dal capogruppo dei consiglieri di minoranza del comune …. In particolare, il predetto consigliere ha evidenziato il reiterato diniego del sindaco, in qualità di responsabile dell’ufficio elettorale dell’ente, all’esercizio del proprio diritto di accesso, finalizzato ad ottenere copia delle liste elettorali del comune, comprensive della suddivisione degli elettori per sezione nonché dei relativi indirizzi. Il predetto consigliere, ritenendo che tale divieto si sostanzi in una limitazione delle proprie prerogative previste dall’articolo 43 del TUOEL, ha chiesto l’intervento della Prefettura. Al riguardo, occorre rappresentare, sulla base delle notizie riferite dall’Ufficio territoriale del Governo, quale è alla data attuale la situazione in esame. È stato precisato che il sindaco ha consentito l’accesso solo ai nominativi degli elettori suddivisi per sezioni, omettendo gli indirizzi relativi alla residenza, basando il parziale diniego sulla tutela del diritto alla riservatezza dei cittadini e su un parere espresso dal difensore civico provinciale del 30 marzo 2026 ed un parere del garante per la protezione dei dati personali dell’8 maggio 2026. La Prefettura ha puntualizzato che il difensore civico ha sottolineato la necessità che il consigliere integri l’istanza specificando quali siano le finalità e le modalità di utilizzo dei dati richiesti, mentre il garante ha ritenuto che nel caso in esame sia necessario osservare un “equilibrato bilanciamento” tra la prerogativa del consigliere a poter esercitare pienamente il proprio mandato e il diritto alla riservatezza dei terzi. La segretaria comunale, in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, con nota del …, ha invitato l’ufficio elettorale del comune a rilasciare le liste elettorali richieste, comprensive degli indirizzi degli elettori, precisando che ai sensi dell’art.51 del d.P.R. 223/1967 le liste elettorali sono pubbliche. In merito a tale questione si premette, in via generale, che il diritto di accesso dei consiglieri comunali è riconosciuto espressamente dall’articolo 43, comma 2, del T.U.O.E.L.. Dal contenuto del sopra citato articolo si evince il riconoscimento in capo al consigliere comunale di un diritto dai confini più ampi sia del diritto di accesso ai documenti amministrativi attribuito al cittadino nei confronti del comune di residenza (art.10 T.U.O.E.L.) sia, più in generale, nei confronti della P.A. quale disciplinato dalla legge n.241/90. Il Consiglio di Stato, con sentenza del 1° marzo 2023, n.2189, ha ribadito che sul consigliere comunale non grava alcun onere di motivare le proprie richieste di accesso, poiché tale diritto è strettamente funzionale all’esercizio delle sue funzioni e si configura come peculiare espressione del principio democratico dell’autonomia locale e del meccanismo di rappresentanza esponenziale della collettività. L’Alto Consesso, nel sottolineare l’importanza di un “equilibrato bilanciamento” tra la posizione del consigliere a poter esercitare pienamente e pressoché incondizionatamente il proprio mandato, e la riservatezza dei terzi, i cui nominativi potrebbero formare oggetto di ostensione, ha ribadito che il rispetto di un equilibrato bilanciamento – principio più volte richiamato dalla giurisprudenza amministrativa, in particolare con la pronuncia dell’11 marzo 2021, n.2089 – si può utilmente raggiungere attraverso l’ostensione di tutti gli atti richiesti, previa “mascheratura” dei nominativi e di ogni altro dato idoneo a consentire l’individuazione degli stessi. Infatti, il diritto di accesso del consigliere non può esercitarsi con pregiudizio di altri interessi riconosciuti dall’ordinamento meritevoli di tutela. Occorre che vengano messi a disposizione dei consiglieri dati ed informazioni in forma tale da non compromettere, in ogni caso, la divulgazione dei nominativi dei soggetti interessati. Il Consiglio di Stato, con sentenza n.3161/2021, ha, altresì, evidenziato che il diritto di accesso del consigliere comunale non riguarda solamente le competenze attribuite al consiglio comunale, ma essendo riferito all’espletamento del mandato investe l’esercizio del munus in tutte le sue potenziali implicazioni, al fine di consentire la valutazione della correttezza ed efficacia dell’operato dell’amministrazione comunale. Si osserva che la segretaria comunale, nella nota sopra citata del …, ha precisato che il consigliere, nel richiedere i dati in questione, ha qualificato la propria istanza non come mera acquisizione dei dati, bensì come attività necessaria alla vigilanza sulla regolarità delle residenze, in particolare sulla verifica di eventuale residenze fittizie, funzione cardine del mandato ispettivo. L’accesso ai dati richiesti dal consigliere sembrerebbe consentito in quanto si riferisce alle liste generali e sezionali (comprendenti l’elenco dei cittadini iscritti nel comune aventi diritto al voto) la cui conoscibilità è prescritta dal citato articolo 51 del d.P.R. n.223/1967. La predetta disciplina, come si evince dal parere fornito dal garante per la protezione dei dati personali del 4 aprile 2001 – sebbene riferito ad altro caso concernente la richiesta di consultazione, da parte di un consigliere regionale, delle liste elettorali regionali dell’anno precedente – non sembra riguardare, invece, gli esemplari delle liste elettorali di sezione già utilizzate nei singoli seggi e sulle quali sono annotati dati relativi alle persone che hanno votato. Il Garante, nel predetto parere, precisa che tali liste, che contengono particolari dati personali a volte anche sensibili (idonei a rivelare l’effettiva partecipazione dei cittadini alle votazioni o, in tutto od in parte, a particolari consultazioni elettorali) sono verificabili al solo fine del controllo sulla regolarità delle operazioni elettorali. Per le predette liste non appare applicabile la disposizione normativa di cui al citato art.51 del d.P.R. 223/1967, né il diritto di accesso previsto per i titolari di cariche elettive ai fini dell’espletamento del loro mandato. Resta fermo che i dati e le informazioni di cui viene a conoscenza il consigliere comunale devono essere utilizzati solo per le finalità realmente pertinenti al mandato, rispettando il dovere del segreto secondo quanto previsto dalla legge e nel rispetto dei principi in materia di riservatezza. Si richiama la particolare attenzione sulla pronuncia del TAR Lazio-sez.I, del 3 febbraio 2023, n.49, che ha ribadito il principio secondo il quale il consigliere comunale è tenuto al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge, per cui sarà quest’ultimo a mantenere inaccessibili eventuali dati sensibili, rispondendone personalmente della diffusione illecita. In merito alla questione prospettata, si ritiene che la valutazione del rilascio della documentazione in esame debba essere effettuata solo dall’ente, sulla base del quadro normativo e giurisprudenziale sopra delineato, e che non vi sia alcun potere di intervento da parte della Prefettura.

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