Ricevute in formato PDF e prova della notifica via PEC
Ai fini della prova della notifica del ricorso tributario via PEC, le ricevute di accettazione e consegna anche se depositate in copia semplice (mere stampe poi scansionate) costituiscono idonea prova dell’avvenuta notifica, soprattutto se controparte non ha disconosciuto la ricezione dell’atto ovvero la conformità agli originali delle ricevute. La mancata utilizzazione del formato nativo, infatti, non comporta automaticamente l’inammissibilità del ricorso.
Questo è il principio di diritto chiarito nell’ordinanza in commento dalla Corte di Cassazione che, conformemente ai principi affermati di recente dalla Corte EDU (sentenza 23 maggio 2024 – ricorso 37943/17 e altri) e all’obbligo di assicurare concreto ed effettivo diritto di accesso alla giustizia garantito dall’art. 6 CEDU, ha accolto il ricorso proposto dal contribuente, cassando la sentenza impugnata con rinvio.
Nel caso di specie, nonostante l’Amministrazione finanziaria non avesse contestato l’avvenuta ricezione del ricorso (che, pertanto, aveva raggiunto lo scopo cui era destinato) i giudici di merito avevano dichiarato l’inammissibilità dello stesso per difetto di prova della notifica a mezzo PEC, ritenendo insufficiente il deposito della documentazione in formato PDF. Gli Ermellini, al contrario, hanno precisato che la regolarità della notificazione non può essere ridotta ad un «eccessivo formalismo».

