Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Appalto di servizi – Costi della manodopera – Ribasso – Ammissibilita’ – Offerte anomale
Dall’articolo 41, comma 14, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (codice dei contratti pubblici) – da interpretare in maniera coerente con i successivi articoli 108, comma 9 (che impone al concorrente di indicare nell’offerta economica, a pena di esclusione, i costi della manodopera oltre agli oneri di sicurezza aziendali) e 110, comma 1 (secondo cui la valutazione di congruità dell’offerta tiene conto anche dei costi dichiarati ai sensi dell’articolo 108, comma 9) – si ricava che i costi della manodopera sono assoggettabili a ribasso. Se, infatti, il legislatore avesse voluto considerare tali costi fissi e invariabili, non avrebbe avuto senso richiedere ai concorrenti di indicarne la misura nell’offerta economica, né includere tali costi tra gli elementi che possono concorrere a determinare l’anomalia dell’offerta. Una diversa lettura del quadro normativo di riferimento determinerebbe un’eccessiva compressione della libertà d’impresa, in quanto l’operatore economico, operando un ribasso, potrebbe dimostrare che quest’ultimo sia correlato a soluzioni innovative e più efficienti, oppure, soprattutto in ipotesi di appalto di servizi, alla sua appartenenza ad un comparto, per il quale viene applicato un CCNL diverso da quello assunto come riferimento dalla stazione appaltante. (1).
Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Appalto di servizi – Costi della manodopera – Ribasso – Verifica anomala dell’offerta
In base all’articolo 41, comma 14, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (codice dei contratti pubblici), l’offerta dell’operatore economico che applichi il ribasso anche ai costi della manodopera non è esclusa dalla gara, ma è assoggetta alla verifica dell’anomalia, nella cui sede l’operatore economico avrà l’onere di dimostrare che il ribasso deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, oltre il rispetto dei minimi salariali. (2).
Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Appalto di servizi – Principio della fiducia
Il c.d. principio della fiducia, introdotto dall’art. 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (codice dei contratti pubblici) valorizza l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici e amplia i poteri valutativi e la discrezionalità della P.A., in chiave di funzionalizzazione verso il miglior risultato possibile. Esso pone in capo alla stazione appaltante la responsabilità di svolgere le gare tenendo sempre presente, a prescindere dalla regolarità formale, che ogni gara è funzionale a realizzare un’opera pubblica, o ad acquisire forniture o ad affidare dei servizi, nel modo più rispondente agli interessi della collettività. Trattasi quindi di un principio che non può tradursi nella legittimazione di scelte discrezionali che tradiscono l’interesse pubblico sotteso ad una gara, le quali, invece, dovrebbero in ogni caso tendere al suo miglior soddisfacimento. (3).
Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Appalto di servizi – Principio del risultato
In coerenza con il principio del risultato previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (codice dei contratti pubblici), la stazione appaltante, addivenendo alla decisione di concludere con un giudizio negativo la verifica dell’offerta (con conseguente esclusione dalla gara dell’operatore economico), mira a tutelare i presidi di qualità ed efficienza del servizio che l’aggiudicataria è chiamata a svolgere, mediante la funzionalizzazione verso il miglior soddisfacimento dell’interesse pubblico cui la gara stessa deve tendere. (4).
(1) Conformi: T.a.r. per Toscana, sez. IV, 29 gennaio 2024, n. 120; Cons. Stato, sez. V, 9 giugno 2023, n. 5665.
(2) Non risultano precedenti negli esatti termini
(3) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 27 febbraio 2024, n. 1924.
(4) Conformi: Cons. Stato, sez. III, 15 novembre 2023, n. 9812; T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. III, 7 febbraio 2024, n. 478.
T.a.r. per la Sicilia, Catania, sezione III, 11 novembre 2024, n. 3739 – Pres. Lento, Est. Fichera