La sentenza del Tar Campania- Napoli, Sez. I- del 6 novembre 2025, n. 7159 riguarda la legittimità o meno della revoca dell’incarico di revisore dei conti, motivata con riferimento ai reiterati ritardi nello svolgimento dei propri compiti.
Detta pronuncia del giudice amministrativo ha dichiarato la legittimità della deliberazione con la quale il Consiglio comunale ha disposto, nei confronti dei componenti del Collegio dei Revisori dell’Ente locale, la revoca dell’incarico, che sia motivata con riferimento alla contestazione di molteplici e gravi inadempienze ai sensi dell’art. 87, comma 2, del Regolamento di Contabilità del Comune e, in particolare in ragione dei ritardi e del costante aggravio procedimentale nello svolgimento dei propri compiti, che avrebbero pregiudicato il funzionamento dell’Ente, compromettendo l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa ed incidendo sulla stessa gestione economico finanziaria.
In particolare, la citata sentenza che, a ben vedere, con la prospettazione ricorsuale si cerca di limitare l’ambito di applicazione dell’art. 235, comma 2, TUEL alla sola ipotesi tipizzata di inadempimento, ivi espressamente contemplata, per cui “Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della -OMISSIS- entro il termine previsto dall’articolo 239, comma 1, lettera d)”.
Tuttavia, a ben vedere, detta ipotesi rappresenta solamente una specificazione delle possibili inadempienze del Collegio dei revisori che, quale organo di controllo interno, è tenuto, a mente dell’art. 239 del T.U.E.L, comma 1, lettera a), a svolgere, tra l’altro, una generale “attività di collaborazione con l’organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento”.
Dunque, le richiamate disposizioni normative, nella loro combinata applicazione, non escludono, ma anzi, consentono che il provvedimento di revoca possa essere correlato a inadempienze ulteriori dell’Organo di revisione, purché siano idonee a far venir meno il rapporto collaborativo e di fiducia con l’organo di revisione.
Ed invero, se è vero che “l’ente comunale non può revocare ad nutum l’incarico di revisore dei conti per motivi di contrasto con le scelte dell’Amministrazione, poiché in tal caso sarebbe alterato il corretto rapporto tra controllore e controllati, che spetta all’organo di revisione assicurare”, tuttavia, ben può la revoca essere connessa alla valutazione di altre circostanze di inadempimento la cui gravità e idoneità a determinare la rottura del rapporto collaborativo con l’ente emergano dalla motivazione dell’atto di revoca, che deve essere completa ed adeguata e non deve risultare viziata da eccesso di potere od illogicità. In tal caso, è evidente che all’Organo consiliare – diversamente dalla ipotesi tipizzata della -OMISSIS-, di per sé idonea a fondare la revoca in ragione della sua stimata gravità e rilevanza, sulla base di una valutazione compiuta a monte direttamente dal Legislatore – sia richiesto un maggiore sforzo motivazionale, con l’esplicazione delle ragioni per cui le violazioni commesse rispetto ai propri compiti e doveri istituzionali siano tali da determinare la necessità della revoca.
Dunque, “in base alle norme richiamate, rilevano le condotte dell’organo di revisione che, omettendo o gravemente ritardando il regolare compimento delle attività e delle funzioni previste dal citato art. 239, comma 1 (nonché delle altre eventualmente previste dallo statuto dell’ente locale ai sensi del comma 6), impediscano od ostacolino il funzionamento dell’organo consiliare. Evidentemente, la sanzione è funzionale ad assicurare il buon andamento della p.a. ai sensi dell’art. 97 Cost” (Cons. Stato, Sez. V, 9 maggio 2018 n. 2785).
TAR CAMPANIA – NAPOLI, SEZ. I – sentenza 6 novembre 2025 n. 7159
Pubblicato il 06/11/2025
07159/2025 REG.PROV.COLL.
00629/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 629 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Nicola Zammiello e dall’avvocato Ylenia Di Biase, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cercola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso

