di Pierluigi Girlando
Premessa e fatti
Non è possibile procedere con la revisione del prezzo se, in caso di contratti ad esecuzione periodica o continuativa, sia stato attivato un rinnovo contrattuale e non una mera proroga dello stesso.
A ribadirlo è il TAR Sicilia, Catania, sez. III n. 2925 del 27/8/2024, richiamando una consolidata giurisprudenza e sottolineando le sostanziali differenze che intercorrono tra i due istituti, ovvero tra la proroga e il rinnovo del contratto, …” laddove la prima consiste nel solo effetto del differimento del termine finale del rapporto, il quale rimane per il resto regolato dall’atto originario; mentre il secondo scaturisce da una nuova negoziazione con il medesimo soggetto, che può concludersi con l’integrale conferma delle precedenti condizioni o con la modifica di alcune di esse se non più attuali. Dette specifiche manifestazioni di volontà danno corso tra le parti a distinti, nuovi ed autonomi rapporti giuridici, ancorché di contenuto identico a quello originario e ancorché privi di alcuna proposta di modifica del corrispettivo (Cons. Stato, sez. V, 30 novembre 2021, n. 7959).