tratto da fiscooggi.it

I versamenti vanno effettuati tramite F24 indicando il codice fiscale dell’affidatario inadempiente e, come secondo codice fiscale, quello del soggetto che paga

Pubblicata una faq sul sito dell’Agenzia delle entrate sulla responsabilità solidale negli appalti, con particolare riferimento alle modalità di versamento di contributi e premi assicurativi in caso di inadempimento dell’affidatario. Nel dettaglio, il contribuente chiede se fosse possibile per il committente o la stazione appaltante, obbligati al pagamento come previsto dal Dlgs n.276/2003, all’articolo 29, comma 2 e dal Dlgs n. 36/2003 all’articolo 11, comma 6, utilizzare crediti in compensazione tramite modello F24 per adempiere a tali obblighi.

L’Agenzia chiarisce che I versamenti in questione, devono essere effettuati tramite modello F24 indicando come codice fiscale del contribuente quello del soggetto affidatario inadempiente e come secondo codice fiscale quello del soggetto che esegue materialmente il pagamento, utilizzando i codici identificativi “50 – obbligato solidale” o “51 – stazione appaltante”, come introdotti con la risoluzione n. 34/E dell’11 aprile 2012.

In tale eventualità, il soggetto che effettua il versamento interviene esclusivamente per estinguere un debito altrui. Di conseguenza, non è ammesso l’utilizzo di crediti in compensazione, in quanto ciò configurerebbe una violazione dell’articolo 1 del Dlgs n. 124/2019, che vieta espressamente il pagamento del debito di un altro soggetto mediante compensazione di crediti propri.

 

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