Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Soccorso istruttorio – Tipologie – Presupposti
Al di là delle tipologie del soccorso integrativo e del soccorso sanante, il soccorso procedimentale abilita la stazione appaltante a sollecitare chiarimenti o spiegazioni sui contenuti dell’offerta tecnica e/o dell’offerta economica, finalizzati a ricercare l’effettiva volontà dell’impresa partecipante; il soccorso correttivo o rettifica prescinde dall’iniziativa della stazione appaltante, abilitando direttamente il concorrente, fino al giorno di apertura delle offerte, alla rettifica di errori che ne inficino materialmente il contenuto. (1).
Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Soccorso istruttorio – Errore emendabile – Riconoscibilità – Rettifica
L’errore materiale direttamente emendabile è quello che può essere percepito e rilevato immediatamente e ictu oculi dal contesto stesso dell’atto, senza bisogno di complesse indagini ricostruttive della volontà, che deve risultare agevolmente individuabile e chiaramente riconoscibile da chiunque. Alla rettifica deve pervenirsi senza attingere a fonti di conoscenze estranee oppure a dichiarazioni integrative o rettificative dell’offerta, per scongiurare inammissibili manipolazioni nonchè variazioni postume dei contenuti. (2).
Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Soccorso istruttorio – Soccorso procedimentale – Limiti – Errore
Nel soccorso procedimentale, non possono essere apportate correzioni nell’offerta medesima, atteso che puntualizzazioni di elementi dell’offerta non possono tradursi in un’operazione di integrazione o modificazione postuma dell’offerta. L’istituto è attivabile anche sulle offerte tecniche ed economiche, a condizione che l’errore sia facilmente individuabile ed agevolmente emendabile, ossia senza ricorrere ad ausilii esterni, in analogia con la rettifica d’ufficio. (3).
Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Soccorso istruttorio – Errore non sanabile – Effetti – Subappalto facoltativo – Inefficacia
Un errore, non percepito immediatamente ed ictu oculi dal contesto stesso dell’atto, non è sanabile, mediante i meccanismi del soccorso procedimentale o della rettifica d’ufficio. Pertanto, non può certamente assurgere a causa di esclusione, ma essere semplicemente relegato a mera condizione di inefficacia del subappalto facoltativo. Lo stesso vizia la domanda di subappalto, ma non anche la domanda di partecipazione ad una procedura di gara e l’unico effetto ascrivibile all’insuscettibilità di emendare un errore materiale è l’impossibilità di ricorrere all’istituto del subappalto, che, perciò solo, diventa inefficace. (4).
Nella fattispecie in esame, il Collegio stabilisce che l’erronea indicazione della quota percentuale da subappaltare non presenta gli ineludibili tratti dell’evidenza e della riconoscibilità ictu oculi, non potendo essere lo stesso percepito e rilevato immediatamente e ictu oculi dal contesto stesso dell’atto. Precedenti conformi: Cons. Stato, sez. V, 26 marzo 2012, n. 1726; sez. IV, 30 ottobre 2009, n. 6708; sez. IV, 12 giugno 2009, n. 3696.
(1) Non risultano precedenti negli esatti termini
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 358 del 2024; sez. V, 5 aprile 2022, n. 2529; sez. V, 4 ottobre 2022, n. 8481; sez. V, 24 agosto 2021, n. 6025; sez. V, 2 agosto 2021, n. 5638; sez. V, 26 gennaio 2021, n. 796; sez. III, 9 dicembre 2020, n. 7758; sez. III, 24 febbraio 2020, n. 1347; sez. VI, 2 marzo 2017, n. 978.
(3) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 27 gennaio 2020, n. 680

