Tratto da EIUS

In tema di responsabilità amministrativa: a) il danno all’immagine dell’ente pubblico, quale danno-conseguenza, non può ritenersi in re ipsa, ma dev’essere specificamente allegato e provato, anche per mezzo di presunzioni, sia nell’an sia nel quantum; b) esso non sussiste allorquando la condotta illecita non abbia avuto alcuna risonanza (clamor), né esterna né interna all’Amministrazione che si assume danneggiata (nel caso di specie, riguardante una donna condannata per aver commesso il delitto di peculato in danno della madre interdetta, di cui era tutrice, la Corte ha escluso l’esistenza di una lesione all’immagine del Ministero della giustizia). ● V. anche, in questa Rivista: Corte dei conti, sez. II centr. app., sent. n. 131/2025; s.g. Liguria, sent. n. 3/2026; s.g. Lombardia, sentt. nn. 101 e 67/2023; s.g. Sardegna, sent. n. 4/2026.

Corte dei conti, s.g. Piemonte, 9 febbraio 2026, n. 23

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