Tratto da: Giurisprudenzappalti
Un bando di gara con importo complessivo di € 21.900.000,00 prevedeva, tra le altre, il possesso della categoria “non prevalente” OG11 – impianti tecnologici, classifica I, importo € 75.000,00.
Un offerente dichiarava che le lavorazioni ricadenti nella categoria scorporabile OG11 sarebbero state eseguite da impresa priva della relativa categoria SOA, ma qualificata per la stessa con i certificati dei lavori analoghi, essendo l’importo sotto soglia
La stazione appaltante escludeva l’offerente per difetto di qualificazione, il quale presenta ricorso al competente T.A.R..
T.A.R. Lazio, V-ter, 5 maggio 2025, n. 8585 accoglie il ricorso.
Secondo il Collegio “al di sotto della soglia di € 150.000,00, i lavori possono essere eseguiti da parte di operatori economici in possesso dei requisiti “semplificati” di capacità tecnica contemplati dall’art. 28, co. 1, dell’all. II.12 del d.lgs. n. 36/2023″,
In accordo con l’orientamento giurisprudenziale formatosi sul previgente art. 90, co. 1, d.P.R. n. 207/2010 (dal contenuto sovrapponibile a quello del menzionato art. 28 oggi in esame) – da cui il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi – “la soglia di € 150.000 è riferita alle singole categorie scorporabili, e non all’intero valore dell’appalto” (Tar Lombardia, Brescia, sez. I, 17 settembre 2018, n. 859; cfr., tra le altre, anche Tar Lazio, sez. II-quater, 23 ottobre 2019, n. 12203, e Tar Sicilia, Palermo, sez. III, 16 novembre 2020, n. 2383).
Tale orientamento è altresì coerente con il principio dell’accesso al mercato espresso dall’art. 3 del “nuovo” codice dei contratti pubblici (“Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono, secondo le modalità indicate dal codice, l’accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità”), in base al quale (oltreché in base ai principi del risultato e della fiducia), ai sensi del successivo art. 4 (“criterio interpretativo e applicativo”), devono essere interpretate e applicate tutte le disposizioni del codice.
Ne consegue che il possesso dei requisiti richiesti per l’esecuzione dei lavori di cui alla categoria OG11 ben può essere dimostrato, nel caso di specie, con la qualificazione “semplificata” di cui all’art. 28, salvo restando il potere-dovere della stazione appaltante di svolgere le verifiche”.