Tratto da: Giurisprudenzappalti 

Un bando di gara richiedeva tra i requisiti di capacità tecnica il possesso di certificazione conforme alle norme europee della serie UNI EN 15359:2011.

In sede di chiarimenti la stazione appaltante ha precisato che il bando si riferiva alle norme europee della serie UNI EN 15358:2011.

Il secondo graduato impugna l’aggiudicazione, lamentando che l’aggiudicatario non fosse in possesso della certificazioni richiesta dal disciplinare di gara (UNI EN 15359:2011), ma solo di quella indicata in sede di chiarimenti (UNI EN 15358:2011).

La stazione appaltante resiste difendendo il proprio operato, e sostenendo che il disciplinare di gara fosse affetto da un evidente refuso, non essendo più in vigore la normativa UNI EN 15359:2011.

Tar Basilicata, I, 10 settembre 2024, n. 438 accoglie il ricorso, affermando che “l’errore materiale non sia emendabile con lo strumento dei chiarimenti, in quanto, secondo la giurisprudenza, l’errore materiale o l’omissione commessa nella lex specialis richieda un’apposita rettifica del bando e del disciplinare da parte della stazione appaltante fatta con le stesse forme di detti atti e non già con un semplice chiarimento del responsabile unico del procedimento (in termini, Cons. Stato, , sez. III, 7 gennaio 2022, n. 64; TAR Lazio, sez. III-quater, 6 dicembre 2018, n. 11828; Cons. Stato, sez. V, 8 novembre 2017, n. 5162).

La pretesa correzione dell’asserito errore materiale nell’indicazione della certificazione di qualità si sarebbe dovuta attuare tramite un’apposita rettifica del disciplinare di gara da parte della stazione appaltante, fatta con le stesse forme di adozione di tale atto, e non già mediante un mero “chiarimento”, come invece avvenuto in concreto.

In difetto di ciò non è consentito all’amministrazione aggiudicatrice di disapplicare il regolamento imperativo della procedura di affidamento da essa stessa predisposto, e al quale la stessa deve comunque sottostare (ex multis, Cons. Stato, Ad. plen., 25 febbraio 2014, n. 9)”

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