tratto da leautonomie.asmel.eu.it

L’ufficio di supporto, con un recente parere n. 3044/2025 fornisce una risposta convincente in merito ai ruoli/configurazione del responsabile di fase per l’esecuzione e del direttore dell’esecuzione nei contratti di servizi e forniture.

La prima questione che viene posta è se il responsabile di fase dell’esecuzione (il collaboratore qualificato tecnico per il RUP ex articolo 15 comma 4 del codice) sia omologo del direttore dell’esecuzione.

Oggettivamente, il quesito riveste una certa rilevanza anche in relazione alla possibilità di accedere agli incentivi per funzioni tecniche che, l’articolo 45 (così come il pregresso articolo 113 del codice del 2016), per l’esecuzione dei contratti di beni e servizi esige la nomina di un direttore dell’esecuzione distinto dal RUP.

Il fatto, però, come bene evidenzia il MIT nel caso di specie è che il RUP non può proporre al proprio dirigente/responsabile del servizio in ogni caso la nomina di un direttore dell’esecuzione distinto viste le rigorose condizioni fissate nell’articolo 32 dell’allegato II.14.

Ai sensi della disposizione in parola, come noto, il DEC deve (non può) essere distinto;

  •  nei casi dei servizi espressamente qualificati come complessi dall’estensore del codice a prescindere dall’importo;
  • nel caso di beni/servizi di importo superiore ai 500 mila euro;
  • nel caso in cui intervenga una valutazione “interna” di complessità dell’intervento a prescindere dall’importo.

Certificazione questa del dirigente/responsabile del servizio, se in posizione di terzietà e non sia coinvolto dagli incentivi, su proposta del RUP che, in ogni caso è soggetto tecnico deputato ad esprimersi.

In questo senso il comma 2 dell’articolo 114 in cui si legge  che “Per la direzione e il controllo dell’esecuzione dei contratti relativi a lavori le stazioni appaltanti nominano, prima dell’avvio della procedura per l’affidamento, su proposta del RUP, un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell’intervento, da un ufficio di direzione dei lavori, costituito da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere, ed eventualmente dalle figure previste nell’allegato I.9”.

La proposta, evidentemente deve essere vagliata/analizzata dal dirigente/responsabile del servizio che deve trovarsi in posizione di terzietà (visto l’interesse patrimoniale sugli incentivi).

Nomina del responsabile di fase dell’esecuzione e del DEC

Secondo l’ufficio di supporto la nomina del responsabile di fase per l’esecuzione (che si deve occupare anche della programmazione e della progettazione) non è si potrebbe dire “in natura” una figura omologa al direttore dell’esecuzione.

La coincidenza, anche di compiti, pertanto, si realizza solamente nel caso in cui il RUP possa occuparsi dell’esecuzione (e non debba essere nominato un DEC distinto come nei casi sopra esplicitati/richiamati).

In modo, in questo caso, condivisibile, nel parere richiamato l’ufficio di supporto spiega che “In merito ai contratti si servizi e forniture, al responsabile di fase si applica in via analogia la disposizione di cui all’art. 8, comma 3, secondo cui il 3 Il RUP svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto. Ne consegue che solo per contratti di servizi e forniture di particolare importanza a norma dell’art. 32 dell’Allegato II.14 dovrà essere nominato un direttore dell’esecuzione del contratto diverso dal RUP e quindi dal responsabile di fase ove nominato”.

Il riscontro, a parere di chi scrive, pare corretto visto che l’estensore – prima ancora del legislatore – nel chiarire, in generale, che il RUP non è un semplice responsabile di procedimento (ex lege 241/90) ma un responsabile di progetto ha evidenziato che nell’ambito del “progetto/intervento”  – se si preferisce della complessa attività contrattuale -, ha innestato (comma 4 art. 15 del codice) la possibilità di porre a capo dei singoli procedimenti amministrativi (programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione) dei collaboratori “qualificati” appunto i responsabili di fase.

Rimane ferma, evidentemente, la responsabilità complessiva (ed il coordinamento di questo personale) in capo al RUP.

Alla luce di quanto, secondo la risposta del MIT, se è necessario/imposto dalle norme avere un Direttore dell’esecuzione distinto dal RUP, quest’ultimo non potrà operare con dei responsabili di fase ma solo con un soggetto qualificato professionalmente appositamente nomina.

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