Tratto da: EIUS
Non è fondata, «per erroneità del presupposto interpretativo», la questione di legittimità costituzionale – sollevata dal Tribunale di Trento in riferimento all’art. 3 Cost. – dell’art. 63, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 («Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»), come modificato dall’art. 21, comma 1, lett. a), del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 [«Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»], là dove prevede (terzo periodo) che al dipendente pubblico illegittimamente licenziato è riconosciuta, oltre alla tutela reintegratoria, «un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità».