Tratto da: EIUS  

In tema di pubblico impiego, ai sensi dell’art. 91, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 («Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»), il quale sancisce un principio valido per tutte le Amministrazioni, lo scorrimento della graduatoria di un concorso non è consentito allorché debba farsi luogo alla copertura di «posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione del concorso medesimo», onde evitare modifiche delle piante organiche strumentali ad assunzioni di favore.

Consiglio di Stato, sezione V, 11 aprile 2025, n. 3140

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