Tratto da Camera Amministrativa dell’Insubria
Affinché possa essere adottato un provvedimento di revoca di una concessione di immobili, a maggior ragione se collegata allo svolgimento di un servizio pubblico, è necessario che l’amministrazione dimostri che i singoli inadempimenti del concessionario mettono a rischio l’interesse pubblico sottostante alla concessione. In termini privatistici, la risoluzione provocata con il meccanismo dell’intimazione ex art. 1454 c.c. è possibile se l’inadempimento supera la soglia della scarsa importanza di cui all’art. 1455 c.c.; in termini pubblicistici, la valutazione dell’importanza dell’inadempimento richiesta dall’art. 1455 c.c. diventa una comparazione tra gli interessi pubblici e gli interessi privati coinvolti. Dunque, non tutte le forme di inadempimento, benché veicolate attraverso un’intimazione, possono portare alla revoca della concessione.
TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 1134 del 4 agosto 2026 – Pres. ed Est. Pedron

