Tratto da: Sentenzeappalti

Consiglio di Stato, sez. III, 09.07.2024 n. 6092

11.1. – La censura si profila speciosamente capziosa visto che mira ad estrapolare un significato non perspicuamente riconducibile al tenore testuale del sub-criterio n. 7: non può, infatti, essere revocato in dubbio che la locuzione “proposte innovative e/o migliorative” debba essere tenuta ontologicamente distinta dalla nozione di “varianti”, secondo la costante giurisprudenza amministrativa evocata dal primo giudice e da cui neanche il Collegio di appello ravvisa motivo per discostarsi. Invero, va ribadito che le migliorie possono liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall’Amministrazione, mentre le varianti si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante; in tale prospettiva, le proposte migliorative consistono in soluzioni tecniche che, senza incidere sulla struttura, sulla funzione e sulla tipologia del progetto a base di gara, investono singole lavorazioni o singoli aspetti tecnici dell’opera, lasciati aperti a diverse soluzioni, configurandosi come integrazioni, precisazioni e migliorie che rendono il progetto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. V, 8 gennaio 2024, n. 264). Orbene, alla nozione di migliorie paiono agevolmente riconducibili le “proposte che consentano all’Ente di conseguire vantaggi” prese in considerazione al punto 7 dei criteri valutativi.
11.2. – Sia l’argomento letterale, sia quello sistematico depongono a favore dell’esegesi appena prospettata, vuoi perché l’aggettivazione “innovative” è posta a mò di endiadi assieme a “migliorative” ponendosi su un piano di uniformità ontologica, vuoi perché la sistematica del bando era chiara nel precludere le varianti, indi lasciando spazio solo alle soluzioni migliorative. A tacitazione di ogni dubbio ermeneutico soccorre in questo caso il brocardo “in claris non fit interpretatio” alla stregua del quale deve essere applicata la lex specialis di gara, confutando i funambolismi interpretativi prospettati dall’appellante.

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