tratto da biblus.acca.it

Finanza di progetto: ANAC chiede l’annullamento della gara per requisiti sproporzionati, durata e PEF incoerenti e prelazione del promotore secondo i principi UE.

La delibera ANAC n. 227/2026 riguarda una procedura aperta per l’affidamento in concessione, mediante project financing ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. 36/2023, di un servizio integrato relativo alla pubblica illuminazione: gestione, manutenzione, fornitura di energia elettrica, progettazione ed esecuzione di interventi di riqualificazione finalizzati all’efficientamento energetico.

A seguito di un esposto, ANAC ha avviato l’istruttoria sulla documentazione di gara. L’Autorità ha rilevato diverse criticità nella lex specialis, alcune delle quali qualificate come “gravi violazioni” idonee ad attivare il potere di parere motivato previsto dall’art. 220, comma 3, del Codice appalti.

La procedura era ancora in corso: il termine per la presentazione delle offerte era scaduto, ma non risultava ancora nominata la commissione giudicatrice.

Requisiti sproporzionati e non coerenti con l’oggetto dell’affidamento

Uno dei profili principali riguarda i requisiti di partecipazione. Il disciplinare richiedeva agli operatori economici lo status di E.S.Co. e la certificazione UNI CEI 11352.

Secondo ANAC, tale requisito non era proporzionato all’oggetto dell’affidamento. La gara, infatti, pur riguardando interventi di efficientamento energetico, non configurava un vero contratto EPC, cioè un contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica. Mancavano, in particolare, elementi essenziali quali la remunerazione legata al miglioramento dell’efficienza energetica, la misurazione dei risultati, il monitoraggio dei consumi e un sistema di penali collegato al mancato raggiungimento degli obiettivi.

ANAC censura anche la richiesta delle certificazioni UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e UNI EN ISO 45001 come requisiti di partecipazione. Tali certificazioni, se non correttamente collegate all’oggetto dell’affidamento e alla disciplina dell’art. 100 del Codice, rischiano di restringere indebitamente la platea dei concorrenti.

Ulteriore criticità riguarda i progettisti: il disciplinare richiedeva un servizio di punta svolto negli ultimi cinque anni, mentre la disciplina richiamata da ANAC considera il periodo decennale per i requisiti di capacità tecnica e professionale.

Durata della concessione e PEF: serve coerenza tra tutti gli atti

Un altro vizio rilevante riguarda la durata della concessione. Nel bando era indicata una durata di 36 mesi; nel disciplinare e nel capitolato si parlava invece di 18 anni; il PEF risultava costruito su un arco temporale di 20 anni.

Per ANAC si tratta di un contrasto insanabile tra gli atti di gara. La durata della concessione non è un dato formale: deve essere determinata in funzione dei lavori e dei servizi richiesti al concessionario ed essere coerente con l’equilibrio economico-finanziario dell’operazione.

Una documentazione di gara non allineata su durata, canone, PEF e prestazioni può incidere sulla trasparenza della procedura e sulla possibilità, per gli operatori, di formulare offerte consapevoli e comparabili.

Il diritto di prelazione del promotore dopo la CGUE

La delibera segnala anche la previsione del diritto di prelazione in favore del promotore non aggiudicatario, esercitabile entro 15 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione a un soggetto diverso.

ANAC considera questa clausola critica alla luce dei principi affermati dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza del 5 febbraio 2026. Secondo l’impostazione richiamata dall’Autorità, il meccanismo della prelazione altera la parità di trattamento perché consente al promotore di attendere l’esito della gara, conoscere l’offerta migliore e solo dopo decidere se subentrare all’aggiudicatario.

Il punto è particolarmente rilevante per le procedure di finanza di progetto: la gara deve essere effettivamente competitiva e non ridursi a un passaggio destinato a essere ribaltato dal promotore mediante l’esercizio della prelazione.

La decisione di ANAC

ANAC invita il Comune ad annullare in autotutela tutti gli atti di gara, compresi quelli eventualmente adottati nel frattempo. L’Autorità assegna un termine di 20 giorni per conformarsi, avvertendo che, in caso contrario, potrà impugnare la documentazione di gara.

 

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