autore: Daniele Perotti
Riceviamo dall’autore e pubblichiamo
“L’istituzione dei Consigli di Municipio risponde, quindi, alla ratio di incentivazione alla fusione propria della fase genetica del nuovo Comune, ma una volta che il processo di fusione è portato a sostanziale compimento con l’organizzazione del nuovo Comune, il Consiglio Comunale può liberamente determinarsi nel senso della loro soppressione”.
Così ha deciso la Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 04264/2026 (a conferma della pronuncia TAR Lombardia Sezione Prima n. 2581/2025) in seguito a ricorso contro l’avvenuta soppressione dei Consigli di Municipio istituiti all’atto della fusione dei Comuni di Ruino, Canevino e Valverde, in provincia di Pavia, che hanno dato origine al Comune di Colli Verdi.
La pronuncia introduce un approdo interpretativo inedito, suscettibile di sollevare rilevanti interrogativi sia sul piano della sua coerenza sistematica con l’art. 15 TUEL sia con riguardo alla tutela dell’affidamento democratico delle comunità coinvolte nei processi di fusione.
La sentenza muove infatti dall’implicita premessa che la fusione dei Comuni determini anche il venir meno della rilevanza ordinamentale delle comunità originarie. È questa premessa, più ancora delle singole affermazioni interpretative sull’art. 15 TUEL, che come vedremo, appare incompatibile con il sistema normativo.
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Daniele Perotti
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