di Nicola Niglio
Il Tar Emilia Romagna chiarisce che i periodi di interdizione dai pubblici uffici, pur non interrompendo il rapporto di lavoro, non sono computabili ai fini del punteggio sull’anzianità esperienziale e sulle valutazioni della performance
Il principio di diritto applicato nelle procedure di progressione verticale tra le aree del personale del comparto funzioni locali impone una distinzione netta tra la permanenza giuridica del rapporto di impiego e la maturazione dell’esperienza professionale utile ai fini selettivi: quest’ultima presuppone necessariamente lo svolgimento effettivo della prestazione lavorativa.
Con la sentenza del 22 giugno 2026, n. 00347/2026 (Reg. Prov. Coll.; Reg. Ric. n. 00076/2026), il Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, sezione staccata di Parma (Sezione Prima), ha delineato i confini della valutazione dei titoli e delle competenze nelle selezioni interne disciplinate dall’articolo 13, comma 6, del Ccnl 16 novembre 2022.
I giudici amministrativi hanno chiarito che i periodi di interdizione temporanea o sospensione cautelare dai pubblici uffici non possono essere computati nel calcolo del punteggio per il criterio dell’esperienza professionale, a nulla rilevando la costanza formale del rapporto di lavoro, la percezione dell’assegno alimentare o il versamento dei relativi contributi previdenziali da parte dell’amministrazione datrice di lavoro.
La decisione del suindicato collegio evidenzia come la nozione di esperienza inserita nei bandi di concorso o di progressione non possa risolversi in un mero automatismo cronologico sganciato dall’effettivo esercizio delle mansioni: la finalità delle selezioni verticali è infatti quella di accertare la capacità professionale maturata e consolidata sul campo, elemento che difetta in costanza di un prolungato distacco dalle funzioni dovuto a provvedimenti interdittivi.
Il Tar ha stabilito la legittimità dell’operato della commissione esaminatrice che, in sede di rettifica della graduatoria, ha decurtato il punteggio inizialmente assegnato per i periodi non lavorati. Secondo i giudici, tale scorporo non vulnera il principio di imparzialità rispetto alle ordinarie assenze per malattia o congedo, le quali rivestono natura temporanea e frazionata e non incidono in modo strutturale sulla continuità dell’apporto professionale.
Sul piano della valutazione delle competenze professionali (articolo 15, comma 1, del Ccnl del 16 novembre 2022), la pronuncia ha confermato la correttezza del ricorso alle ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, anche se temporalmente risalenti e antecedenti al triennio solare che precede l’indizione della gara. L’assenza dal servizio per un intero anno impedisce la formulazione della scheda di performance per quella specifica annualità: in tale scenario, l’amministrazione è tenuta a recuperare i giudizi storici immediatamente precedenti all’interdizione per garantire la par condicio competitorum.
La tesi di un ricalcolo della media geometrica basata esclusivamente sulle due sole annualità attive del triennio di riferimento è stata respinta, in quanto avrebbe introdotto una regola derogatoria non prevista dalla disciplina collettiva e lesiva nei confronti degli altri candidat

