tratto da lentepubblica.it

di Marcello Lupoli

Nelle procedure legate alle progressione verticali non si applica il principio di preferenza per lo scorrimento delle graduatorie in luogo di una nuova procedura concorsuale: i chiarimenti del Dottor Marcello Lupoli.


Nelle procedure di progressione tra le aree ex art. 22, comma 15, del d.lgs. n. 75/2017 non trova applicazione il principio della preferenza di scorrimento della graduatoria rispetto all’indizione di nuova procedura concorsuale pubblica, atteso che tale principio spiega effetto per le graduatorie che costituiscono l’esito di un concorso pubblico e non per le graduatorie che scaturiscono da procedure selettive interne e riservate.

Tanto, considerata la disomogeneità tra una progressione verticale in base a procedura interna e un pubblico concorso, che non consente conseguentemente l’applicazione del predetto principio nelle procedure di progressione tra le aree.

È questo, in estrema sintesi espositiva, il principio cui è giunto il T.A.R. Campania, Napoli, sez. IX, nella sentenza 21 novembre 2024, n. 6396.

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