Tratto da: Giurisprudenzappalti  

Il T.A.R. Sicilia, I, 17 settembre 2024, n. 2578 risponde negativamente: il progetto di assorbimento “non è parte dell’offerta, anche se va inserito nella busta dell’offerta tecnica in quanto potenzialmente idoneo a disvelare profili dell’offerta medesima“.

Il Collegio, sebbene indirettamente e nell’ambito di un obiter, pare voler dare continuità alla giurisprudenza sviluppatasi con il vecchio Codice (T.A.R Campania, sez. V, 24 aprile 2024 n. 2793), secondo la quale le carenze relative al progetto di assorbimento, in quanto estraneo questo ai contenuti dell’offerta in senso stretto, erano sanabili con il soccorso istruttorio. Il tutto, epperò, senza alcuna argomentazione in ordine all’innovativa previsione contenuta nell’art. 102 del nuovo Codice.

Del tutto infondato pare viceversa essere l’assunto secondo cui il progetto di assorbimento sarebbe idoneo a disvelare profili dell’offerta medesima, giacché nessuna commistione può sussistere tra documentazione amministrative e documentazione tecnica (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 2 febbraio 2024, n. 87; T.A.R. Umbria, Sez. I, 26 giugno 2024, n. 486).

Si rinvia alla lettura della sentenza la quale, oltre a ribadire taluni consolidati principi sull’applicazione elastica della clausola sociale, ha avuto modo di precisare che,  a fronte della dichiarazione di impegno ad assorbire al 100% il personale dell’appaltatore uscente, il nuovo appaltatore ben può adibire il personale assorbito in commesse diverse da quelle relative al contratto aggiudicato.

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