Tratto da: EIUS 

Nel giudizio elettorale, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese dai rappresentanti di lista o da cittadini elettori presenti alle operazioni di spoglio delle schede di voto (pur se i primi non abbiano sollevato, in quella sede, alcuna contestazione) possono assumere valore di principio di prova – tale da escludere l’intento esplorativo del ricorso – soltanto qualora siano circostanziate, ovverosia consentano di ricostruire ciò che è effettivamente avvenuto nel corso di dette operazioni.

CGA Regione Siciliana, 25 settembre 2024, n. 731 

 

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