Tratto da: EIUS
In tema di processo amministrativo, l’interveniente ad adiuvandum nel giudizio di primo grado non è legittimato a proporre appello in via principale e autonoma, salvo che nutra un interesse direttamente riferibile alla sua posizione, come nell’ipotesi di declaratoria di inammissibilità dell’intervento o di condanna alle spese.