Tratto da: EIUS 

In tema di processo amministrativo, l’interveniente ad adiuvandum nel giudizio di primo grado non è legittimato a proporre appello in via principale e autonoma, salvo che nutra un interesse direttamente riferibile alla sua posizione, come nell’ipotesi di declaratoria di inammissibilità dell’intervento o di condanna alle spese.

Consiglio di Stato, sezione IV, 10 dicembre 2024, n. 9941

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