Trattto da. Eius
Nel giudizio elettorale: a) sebbene l’onere probatorio a carico del ricorrente debba essere valutato con minor rigore, tuttavia i motivi non possono risolversi in supposizioni o illazioni volte a ottenere un riesame in sede giurisdizionale, quasi d’ufficio, dell’operato dei seggi elettorali; b) detto onere può essere assolto anche per mezzo di elementi indiziari, purché dotati dell’attendibilità sufficiente a costituire un principio di prova plausibile e idoneo a legittimare l’attività acquisitiva del giudice. ► V. anche, in questa Rivista: CdS, sez. III, sent. n. 1249/2020; CGARS, sent. n. 380/2020; TAR Lazio, sez. II-bis, sent. n. 1470/2022; TAR Sicilia, Catania, sez. III, sent. n. 3319/2023.