Tratto da: EIUS 

È incostituzionale – per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. – l’art. 1, comma 378, della l. 30 dicembre 2020, n. 178 («Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»), là dove prevede l’improcedibilità dell’esecuzione forzata su immobili di edilizia residenziale pubblica che ha avuto inizio dietro istanza dell’istituto di credito presso il quale è stato acceso il mutuo fondiario, qualora non sia accertata la rispondenza del contratto di mutuo ai criteri di cui all’art. 44 della l. 5 agosto 1978, n. 457 («Norme per l’edilizia residenziale») o l’ente creditore non risulti inserito nell’elenco delle banche convenzionate presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Corte costituzionale, 20 dicembre 2024, n. 211

 

Torna in alto