Tratto da: EIUS  

In tema di procedimento amministrativo, l’Amministrazione è tenuta a valutare le osservazioni presentate dal privato a seguito della ricezione delle comunicazioni di cui agli artt. 7 e 10-bis della l. 7 agosto 1990, n. 241 («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»), dandone adeguato conto, pur senza confutarle in maniera analitica ove disattese, nella motivazione del provvedimento finale. ► V. anche, in questa Rivista: CdS, sez. IV, sent. n. 6770/2022; sez. VI, sentt. nn. 9159/2023 e 9954/2022.

CGA Regione Siciliana, 27 maggio 2025, n. 388

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