Tratto da: EIUS  

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale di Ravenna in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost. – dell’art. 69 della l. 30 aprile 1969, n. 153 («Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale»), là dove consente all’INPS di pignorare le pensioni, nei limiti di un quinto del loro ammontare e ferma restando la salvaguardia del trattamento minimo pensionistico, al fine di recuperare i crediti derivanti da indebite prestazioni od omesse contribuzioni.

Corte costituzionale, 30 dicembre 2025, n. 216

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