Tratto da: Giurisprudenzappalti
A seguito di segnalazione, l’ANAC ha avviato un procedimento istruttorio volto a verificare la correttezza di una rinegoziazione con proroga di un contratto. Con apposita deliberazione ANAC ha ritenuto l’affidamento effettuato in carenza dei presupposti di legge.
L’impresa impugna la deliberazione.
Tar Lazio, Roma, Sez. I quater, 11/07/2025, n. 13677 dichiara inammissibile il ricorso, ricordando che l’ANAC non ha il potere di sostituirsi o imporsi alle stazioni appaltanti nelle decisioni di loro competenza, che sono espressione di autonomia contrattuale, da assumersi con riguardo a un contratto già stipulato e perfetto, rispetto alle quali l’intervento di vigilanza dell’Autorità può compendiarsi solo in pareri aventi la funzione di supportare e consigliare:
L’eccezione è fondata.
Nel caso che ci occupa, l’ANAC ha agito nell’ambito del potere di vigilanza “sull’osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia”, sancito da tutte le normative di settore susseguitesi nel tempo, che può esplicarsi nell’emanazione di atti di orientamento per la corretta applicazione della normativa da parte delle Amministrazioni vigilate.
In altri termini, nell’esercizio di detto potere, l’Autorità non emette atti dispositivi nei confronti del soggetto vigilato, limitandosi ad esprimere in relazione alle vicende esaminate il proprio avviso interpretativo alla luce della normativa di riferimento e a rilevare potenziali criticità.
La lettura della Delibera oggetto del presente giudizio, che nel dispositivo si limita a riassume le risultanze argomentative svolte nella parte in diritto, fa emergere con chiarezza di trovarsi al cospetto di un atto privo di contenuto precettivo per il soggetto vigilato, che non può dunque lamentare alcuna compressione diretta e immediata della propria sfera giuridica (cfr. Tar Lazio, sez. I S, n. 704/2022: “L’atto dell’Autorità, in tali casi, non costituisce una manifestazione di volontà in grado di incidere sulla sfera giuridica del destinatario ma è la mera rappresentazione di un giudizio, che può eventualmente essere accompagnato dall’invito alla stazione appaltante ad esercitare i propri poteri di autotutela”).
Al riguardo, in linea con l’insegnamento costantemente espresso dalla giurisprudenza, deve ritenersi che la delibera di cui è causa non può in alcun modo modificare la sfera giuridica soggettiva della società ricorrente, atteso che la lesività del parere ANAC “si manifesta solo se sia trasporto o richiamato nell’atto conclusivo del procedimento che dispone in senso negativo per il destinatario”, da parte dell’organo istituzionale competente ad intervenire sulla situazione concreta (Cons. Stato, sez. VI, 11 marzo 2019 n. 1622; TAR Lazio, Roma, sez. I, 21 ottobre 2019 n. 12074). L’ANAC non ha il potere di sostituirsi o imporsi alle stazioni appaltanti nelle decisioni di loro competenza, che sono espressione di autonomia contrattuale, da assumersi con riguardo a un contratto già stipulato e perfetto, rispetto alle quali l’intervento di vigilanza dell’Autorità può compendiarsi solo in pareri aventi la funzione di supportare e consigliare (TAR Lazio, Roma, sez. I, 2 ottobre 2019 n. 11492).