Tratto da: leautonomie.it

di Matteo Barbero

In base all’art. 175, comma 5 quinqueis del Tuel “Le variazioni al bilancio di previsione disposte con provvedimenti amministrativi, nei casi previsti dal presente decreto, e le variazioni del piano esecutivo di gestione non possono essere disposte con il medesimo provvedimento amministrativo”.

Questo divieto nasce probabilmente dall’esigenza di evitare sovrapposizioni fra le competenze dei diversi organi ed in particolare del consiglio, da una parte, e di Giunta e dirigenti/responsabili dall’altra. Con la riforma prevista dal D. lgs. 118/2011, infatti, il consiglio ha una vista molto alta del bilancio (titoli e tipologie per le entrate, titoli, missioni e programmi per le spese), mentre il Peg agisce sulle unità elementari (capitoli ed articoli).

Ma nella prassi è stranoto che i consigli lavorano sul peg (perché altrimenti il bilancio è incomprensibile) e che il bilancio e le relative variazioni sono costruite partendo dal basso (cioè appunto da capitoli e articoli).

In questo quadro, il divieto in questione porta solo ad una inutile moltiplicazione di provvedimenti, senza che per la variazione di peg conseguente a quella di bilancio residui alcuna discrezionalità in capo all’organo esecutivo.

Forse varrebbe la pena lasciare la materia alla libera determinazione di ogni ente attraverso la propria potestà regolamentare. 

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