Tratto da:  Giurisprudenzappalti  

Per poter effettuare correttamente e legittimamente il giudizio di anomalia dell’offerta al cospetto di un accordo quadro, è richiesta inevitabilmente un’analisi flessibile e calibrata sull’equilibrio generale dell’offerta, in considerazione del contesto aperto e non predeterminato in cui essa si colloca.

L’accordo quadro non obbliga, infatti, la stazione appaltante a vincolarsi mediante le successive convenzioni per tutte le prestazioni in astratto possibili in relazione alla somma massima predeterminata, ma impegna solo la controparte ad eseguirle nel caso di richiesta concreta da parte dell’amministrazione. Ne consegue l’impossibilità di esatta predeterminazione, al momento dell’offerta, di capienti oneri di sicurezza aziendali, la cui effettiva congruità dovrà essere necessariamente rapportata alle prestazioni in concreto eseguite dall’operatore economico.

Questo quanto stabilito da Consiglio di Stato, Sez. V, 30/12/2025, n. 10380, nell’accogliere l’appello:

Più specificamente, mentre la sentenza ha respinto la censura statuendo che: “la natura di accordo quadro dell’affidamento, contrariamente a quanto sostenuto, non può, come correttamente sostenuto dalla difesa della S.A., consentire una flessibilità illimitata nella giustificazione dei costi, soprattutto in relazione agli oneri per la sicurezza, per i quali la normativa prevede una tutela rafforzata”, il Collegio ritiene che, nella fattispecie in questione, la natura di accordo quadro dell’affidamento renda impossibile la preventiva esatta determinazione di quanto risulti congruo indicare con riferimento agli oneri di sicurezza aziendali, e, dunque, che non risponda a legittimità neppure la previsione da parte della lex specialis di gara dell’avvio del procedimento di verifica dell’anomalia fondato esclusivamente su un dato rigido e predeterminato come il coefficiente ITACA 0,0075, a prescindere dalla concreta valutazione dell’offerta, come, sostanzialmente, ha dedotto l’appellante nella totalità dei motivi di gravame.

Ed invero, per poter effettuare correttamente e legittimamente il giudizio di anomalia dell’offerta al cospetto di un accordo quadro, è richiesta inevitabilmente un’analisi flessibile e calibrata sull’equilibrio generale dell’offerta, in considerazione del contesto aperto e non predeterminato in cui essa si colloca.

L’accordo quadro non obbliga, infatti, la stazione appaltante a vincolarsi mediante le successive convenzioni per tutte le prestazioni in astratto possibili in relazione alla somma massima predeterminata, ma impegna solo la controparte ad eseguirle nel caso di richiesta concreta da parte dell’amministrazione. Ne consegue l’impossibilità di esatta predeterminazione, al momento dell’offerta, di capienti oneri di sicurezza aziendali, la cui effettiva congruità dovrà essere necessariamente rapportata alle prestazioni in concreto eseguite dall’operatore economico.

La previsione di utilizzare un parametro fisso e rigido per la determinazione della congruità degli oneri di sicurezza aziendali presuppone, invece, un quadro prestazionale ed economico predefinito e stabile che l’accordo quadro non può offrire, snaturando la stessa logica del sistema di gara per accordo quadro, che non può essere valutata con le stesse modalità delle procedure ad evidenza pubblica ordinarie per l’affidamento di lavori, servizi o forniture già specificamente predeterminati nel loro ammontare.

E’ stato, invero, affermato dalla giurisprudenza amministrativa in un giudizio concernente un appalto integrato che: “la formulazione di un’offerta economica e la conseguente verifica di anomalia si fondano su stime previsionali e, dunque, su apprezzamenti e valutazioni implicanti un ineliminabile margine di opinabilità ed elasticità, essendo impossibile pretendere una rigorosa quantificazione preventiva delle grandezze delle voci di costo rivenienti dall’esecuzione futura di un contratto e per contro sufficiente che questa si mostri ex ante ragionevole ed attendibile (Cons. Stato, V, n. 3480 del 2018)”(Cons. Stato, V, 6 marzo 2025, n. 1892).

Ciò vale, a maggior ragione, nel caso di specie, che ha ad oggetto un accordo quadro.

Questo Consiglio ha, infatti, statuito che: “Nel caso di un accordo-quadro … non è corretto sia tecnicamente che giuridicamente valutare la congruità dell’offerta con criteri cristallizzati per l’appalto “classico” poiché nell’accordo quadro non vi è alcuna certezza ex ante in ordine alla quantità di prodotti e lavori che nel tempo dovranno essere acquisiti” (Cons. Stato, III, 25 ottobre 2022, n. 9117).

Da tutto ciò consegue, nel caso di specie, la necessità di annullare il provvedimento di esclusione e, prima ancora, il giudizio di anomalia dell’offerta dell’appellante sul quale lo stesso si è fondato.

 

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