Tratto da: Sentenzeappalti

Consiglio di Stato, Sez. VI, 12.05.2026 n. 3714

Gli appelli sono altresì infondati laddove contestano la parte della sentenza ove si è pronunciata con riguardo al rigetto dell’istanza di accesso con riferimento ai restanti documenti.
Il Ministero, difatti, nel provvedimento ha affermato che “i pareri, di cui al punto 3), resi dal Nucleo di consulenza per l’Attuazione delle linee guida per la Regolazione dei Servizi di pubblica utilità (NARS); nonché, di conseguenza, nei confronti del verbale, di cui al punto 4), sottoscritto in data 11 dicembre 2024 tra -OMISSIS- e -OMISSIS-, nel quale sono illustrate e riepilogate le misure condivise di riequilibrio dei PEF delle concessioni a seguito dei predetti pareri del NARS” sono sottratti all’accesso in quanto “pareri legali”.
L’art. 53, comma 5, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016 sottrae all’accesso i “pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all’applicazione del presente codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici”.
La ratio di tale divieto è quella di garantire la tutela del diritto di difesa della parte con riguardo a liti potenziali o in atto e con specifico riferimento alla salvaguardia della riservatezza nei rapporti fra difensore e difeso in ordine alla strategia difensiva intrapresa o da intraprendere, anche a tutela del segreto professionale già previsto dall’ordinamento.
La disposizione, invece, non può essere interpretata estensivamente nel senso di escludere dall’accesso ogni atto endoprocedimentale recante valutazioni di carattere legale, poiché ciò si tradurrebbe in una sostanziale vanificazione della disciplina dell’accesso. Quest’ultima, difatti, costituisce un principio generale dell’ordinamento e le relative deroghe devono essere interpretate in senso restrittivo (cfr. Cons. St., sez. V, 23 giugno 2011, n. 3812, proprio con riguardo all’ostensibilità dei pareri legali).
Sul punto è, quindi, corretta la motivazione del primo giudice laddove ha evidenziato che l’accesso ai pareri legali può essere legittimamente negato solo quando essi vengano espressi al fine di definire una strategia defensionale in contenziosi potenziali o già insorti e non quando assolvano ad una funzione endoprocedimentale.
Tale funzione endoprocedimentale è, difatti, svolta dal NARS il quale, per quanto qui interessa, è l’organo individuato dal D.lgs. n. 50/2016 per la valutazione della revisione dei piani economico finanziari dei contratti di concessione e partenariato pubblico-privato per fatti non riconducibili all’operatore economico (art. 165, comma 6, e art. 182, comma 3).
Per le medesime ragioni esposte, non può considerarsi un “parere legale” sottratto all’accesso quello reso dal Collegio consultivo tecnico.
Fermo restando che in ordine ai relativi documenti il Ministero non individua specifiche ragioni giustificative a fondamento del diniego opposto all’istanza di accesso, è corretta la motivazione del primo giudice secondo cui anche tali atti non assolvono ad una funzione difensiva rispetto alla quale deve tutelarsi la segretezza della corrispondenza tra il difensore e la parte assistita circa le strategie defensionali.
Anzi, proprio la peculiare funzione del Collegio consultivo tecnico, quale organismo chiamato a formulare valutazioni tecniche e giuridiche destinate ad incidere sul corretto svolgimento del rapporto concessorio e sulla prevenzione delle controversie, anche attraverso l’adozione di pronunce suscettibili di assumere valore di lodo contrattuale ai sensi dell’art. 808-ter c.p.c., impone di valorizzare le esigenze di conoscibilità dei relativi atti, a tutela della trasparenza specie nei confronti dei terzi portatori di un interesse qualificato.
In conclusione, la sentenza di prime cure è immune dalle censure prospettate dagli appellanti, dovendosi ritenere che, per le ragioni esposte, -OMISSIS- sia astrattamente legittimata all’accesso ai sensi dell’art. 22 ss. L. n. 241/1990 vantando un interesse diretto, concreto e attuale e che i provvedimenti impugnati siano affetti da un vizio di istruttoria e di motivazione quanto all’individuazione dei documenti o delle parti di essi contenenti segreti tecnici o commerciali o, comunque, per altra ragione esclusi dalla disciplina dell’accesso.

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