Tratto da: Ildirittoamministrativo.it
Autrice: Luisa Cimino
Abstract
Il computo metrico estimativo inserito nell’offerta tecnica non lede la segretezza dell’offerta economica
Nelle procedure di gara pubblica, l’inserimento del computo metrico nell’offerta tecnica non determina automaticamente l’esclusione del concorrente. Il principio di separazione tra offerta tecnica ed economica va infatti interpretato in senso sostanziale e non meramente formalistico.
L’esclusione può essere disposta solo quando il documento inserito nella busta tecnica contenga elementi economici idonei a rivelare anticipatamente il contenuto dell’offerta economica, alterando la par condicio e l’imparzialità della valutazione tecnica.
Il computo metrico estimativo inserito nell’offerta tecnica non lede la segretezza dell’offerta economica.
Tale principio è stato di recente ribadito dalla Sezione V del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1834/2026, pubblicata in data 06.03.2026.
La pronuncia conferma come il principio secondo cui Il divieto di commistione va apprezzato in concreto e non in astratto, nel contesto di un esercizio proporzionato e ragionevole della discrezionalità tecnica e con riguardo alla concludenza degli elementi economici esposti o desumibili dall’offerta tecnica, che debbono essere effettivamente tali da consentire di ricostruire in via anticipata l’offerta economica nella sua interezza.
Ora, nel quadro della disciplina degli appalti pubblici, la separazione tra offerta tecnica e offerta economica rappresenta una garanzia di imparzialità, trasparenza e concorrenza tra gli operatori economici.
Il principio, oggi codificato anche nel nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 36/2023, mira ad evitare indebite commistioni valutative che possano alterare l’equilibrio della procedura selettiva.
Tuttavia, nella pratica amministrativa, non sono infrequenti i casi in cui le offerte tecniche contengano elementi suscettibili di riflessi economici, in particolare nei casi di proposte migliorative.
Ma, come la giurisprudenza ha più volte chiarito, negli appalti a corpo in cui la somma complessiva offerta copre l’esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali, il computo metrico estimativo risulta
irrilevante al fine di determinare il contenuto dell’offerta economica (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 682 del 22 gennaio 2024; Tar Sicilia, Catania, Sez. I, 21/07/2025, n. 2364; TAR Campania, Sezione Distaccata Salerno, sent. n.337/2026)).
E non coglie nel segno neanche l’invocata violazione del principio di non commistione tra aspetti valutativi tecnici ed economici.
Va in primis ricordato che secondo ormai consolidata giurisprudenza “alla luce della ratio che lo ispira, il principio non va inteso in senso assoluto: il divieto di commistione (pur rilevando anche solo sotto il profilo potenziale) non deve essere inteso in senso meramente formalistico” (Cons. Stato n. 5789/2024) infatti “tale divieto non può però essere interpretato in maniera indiscriminata eliminando ogni possibilità di obiettiva interferenza tra l’aspetto tecnico e quello economico dell’appalto posto a gara. .. “possono essere inseriti nell’offerta tecnica voci a connotazione (anche) economica o elementi tecnici declinabili in termini economici se rappresentativi di soluzioni realizzative dell’opera o del servizio oggetto di gara” (cfr. Cons. Stato, III, 9 gennaio 2020, n. 167): è, perciò, ammessa l’indicazione nell’offerta tecnica di alcuni elementi economici, resi necessari dagli elementi qualitativi da fornire, purché tali elementi economici non consentano di ricostruire la complessiva offerta economica o purché non venga anticipatamente reso noto il «prezzo» dell’appalto” (Cons. Stato, n. 919/2025; in termini simili anche Cons. Stato, V, n. 8011 del 2022; Cons. Stato, V, n. 273 del 2020; Cons. Stato, V, n. 3609 del 2018).
Del resto pure in una procedura di aggiudicazione che separi nettamente il giudizio tecnico da quello economico, non si potrebbe negare che la valutazione tecnica di un’offerta di miglioria, in assoluto ed in comparazione con le altre, non implichi un previo inevitabile processo mentale di attribuzione di valore economico alla miglioria, dovendosi alla fine pervenire ad identificare fra tutte l’offerta tecnica capace di apportare -complessivamente considerata al lordo dei miglioramenti- la maggiore utilità al patrimonio pubblico.
L’inserimento, dunque, del CME non fa altro che agevolare il giudizio della Commissione sulle migliorie, espresso nell’ambito della valutazione dell’offerta tecnica, senza per questo “anticipare” elementi decisivi capaci di far prefigurare l’entità o comunque la maggior convenienza della correlata offerta economica, considerati la previsione dell’espressione del prezzo offerto non a misura -come accade nei computi metrici estimativi- bensì a “corpo”, come nella fattispecie in esame, con l’indicazione di un ribasso percentuale complessivo sull’importo a base di gara.
In particolare, possono essere inseriti nell’offerta tecnica voci a connotazione (anche) economica o elementi tecnici declinabili in termini economici se rappresentativi di soluzioni realizzative dell’opera o del servizio oggetto di gara (cfr. Cons. Stato, III, 9 gennaio 2020, n. 167): è, perciò, ammessa l’indicazione nell’offerta tecnica di alcuni elementi economici, resi necessari dagli elementi qualitativi da fornire, purché tali elementi economici non consentano di ricostruire la complessiva offerta economica o purché non venga anticipatamente reso noto il «prezzo» dell’appalto.
Con ciò, in definitiva, il divieto di commistione non va inteso né in senso assoluto, né in senso formalistico, ben potendo nell’offerta tecnica essere contenuti “elementi economici che non fanno parte dell’offerta economica, quali i prezzi a base di gara, i prezzi di listini ufficiali, i costi o prezzi di mercato, ovvero siano elementi isolati e del tutto marginali dell’offerta economica che non consentano in alcun modo di ricostruire la complessiva offerta economica” (Cons. Stato, V, 29 aprile 2020, n. 273; Id., V, 11 giugno 2018, n. 3609; Id., V, 11 giugno 2018, n. 3609; Id., III, 12 luglio 2018, n. 4284; Id., III, 3 aprile 2017 n. 1530).
Pertanto, applicando tali coordinate ermeneutiche risulta sul punto del tutto condivisibile ritenere che il computo metrico, avente peraltro valore di listino reperibile facilmente anche in rete, ed afferente alle sole migliorie dell’offerta tecnica non può assolutamente far risalire al contenuto dell’offerta economica.
Pertanto, la diatriba sulla legittimità dell’inserimento del computo metrico estimativo (CME) delle migliorie nell’ambito dell’offerta tecnica, pur in presenza di una clausola del disciplinare che vieta esplicitamente ogni riferimento economico, va risolta, alla luce di una ormai giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato, ritenendo che il divieto non possa essere inteso in maniera indiscriminata, eliminando ogni possibilità di obiettiva interferenza tra l’aspetto tecnico e quello economico dell’appalto. In altri termini, non ogni riferimento di natura economica all’interno dell’offerta tecnica costituisce, di per sé, una violazione del principio: occorre verificare in concreto se tali elementi siano effettivamente idonei a disvelare il prezzo offerto
Da un punto di vista sistematico, la sentenza in commento conferma una tendenza giurisprudenziale che, a partire da Cons. Stato n. 167/2020 e sino alle recenti decisioni n. 5789/2024 e n. 919/2025, si è orientata verso una lettura non formalistica del principio di non commistione.
Tale lettura appare coerente con l’evoluzione del principio del risultato, oggi posto al centro del nuovo Codice, e con la crescente centralità della qualità progettuale delle offerte nel criterio dell’OEPV (offerta economicamente più vantaggiosa).
Pretendere una rigida compartimentazione tra tecnica ed economia rischierebbe infatti di svilire il contenuto stesso dell’offerta tecnica, che, specie nei lavori pubblici, si nutre inevitabilmente di valutazioni quantitative e parametriche.

