Tratto dalla newsletter di ARAN n.16 del 6 agolsto 2024

Sezione I Parere 827/2024* Impiego Pubblico – Forze dell’Ordine – Principio generale – Limiti libertà di espressione – art. 21 Costituzione

Stampa PDF
Allegati:
Scarica questo file (Cons di Stato 827_2024.pdf)Cons di Stato 827_2024.pdf   256 Kb

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

Il Consiglio affronta il tema del bilanciamento della libertà di espressione e quando questa oltrepassa i canoni della critica, trasmodando in deliberate offese. Nel caso di specie le esternazioni di un dipendente (influencer) in rete non erano riconducibili al corretto esercizio del diritto di critica, in applicazione dell’art. 21 della Costituzione. Infatti la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la pienezza della libertà di manifestazione del pensiero mediante l’esercizio del diritto di critica che, però, deve porsi entro i consueti canoni costituzionali sostanzialmente riconducibili al rispetto della continenza, ossi del linguaggio appropriato, corretto e sereno, della pertinenza, ovvero dell’esistenza di un pubblico interesse alla conoscenza del fatto, della veridicità, cioè della corrispondenza tra fatti avvenuti e riferiti (Cassazione civile sez VI, 3 dicembre 2021, n. 38215). Inoltre il Consiglio osserva che la valutazione della sanzione irrogata, costituisce in ordine alla gravità dei fatti, espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice di legittimità, salvo che in ipotesi di eccesso di potere.

Estratta da Wolters Kluwer – One legale

Torna in alto