tratto da biblus.acca.it

Negli appalti pubblici sotto soglia, l’errore della stazione appaltante nell’avviare la verifica di anomalia può salvare l’impresa dall’esclusione automatica? Secondo il TAR Lazio, Latina, sentenza n. 712/2026, la risposta è no.

La pronuncia affronta un caso molto pratico: una gara di lavori PNRR con criterio del minor prezzo, 88 offerte ammesse, soglia di anomalia ricalcolata più volte e una richiesta di giustificazioni poi “superata” dall’esclusione automatica. Il punto centrale è il rapporto tra art. 54 e art. 110 del D.lgs. 36/2023.

Il caso: soglia ricalcolata e impresa prima esclusa

La procedura riguardava lavori di completamento di un intervento PNRR di rigenerazione urbana da affidare con il criterio del minor prezzo. Le offerte valide erano 88.

In un primo momento, la soglia di anomalia era stata calcolata al 33,32%. L’impresa ricorrente aveva offerto un ribasso del 33,02% e risultava quindi non anomala, collocandosi virtualmente al primo posto utile dopo l’esclusione di due offerte superiori alla soglia.

Successivamente, però, la Commissione rilevava un errore materiale nel file Excel utilizzato per il calcolo e procedeva al ricalcolo della soglia, prima al 28,90428% e poi al 29,91%. Con la nuova soglia, l’offerta della ricorrente diventava anomala.

La richiesta di giustificazioni ex art. 110

Il RUP, dopo il primo ricalcolo, chiedeva all’impresa le giustificazioni dell’offerta richiamando l’art. 110 del Codice. L’operatore economico trasmetteva quindi una relazione tecnica giustificativa nei termini assegnati.

La Commissione, tuttavia, nel successivo verbale, prendeva atto dell’errore procedurale: la gara prevedeva l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 54. Di conseguenza, non esaminava le giustificazioni e disponeva l’esclusione automatica delle offerte pari o superiori alla soglia, compresa quella della ricorrente.

Art. 54 e art. 110: quando opera l’esclusione automatica

Il TAR ricorda che l’art. 54 del D.Lgs. 36/2023 prevede una deroga espressa all’art. 110. Negli appalti di lavori o servizi sotto soglia, aggiudicati con il criterio del prezzo più basso e privi di interesse transfrontaliero certo, la stazione appaltante deve prevedere negli atti di gara l’esclusione automatica delle offerte anomale quando le offerte ammesse sono almeno cinque.

Nel caso concreto, tutti i presupposti erano presenti: appalto di lavori, importo sotto soglia, minor prezzo, più di cinque offerte ammesse e previsione nel disciplinare. Per il giudice, quindi, il percorso corretto non era la verifica in contraddittorio, ma l’esclusione automatica.

La lex specialis non era ambigua

L’impresa sosteneva che il disciplinare fosse contraddittorio perché richiamava sia la verifica ex art. 110 sia l’esclusione automatica ex art. 54. Il TAR non condivide questa impostazione.

Secondo la sentenza, la clausola deve essere letta in modo coordinato:

  • se le offerte sono meno di cinque, si applica la verifica di congruità ex art. 110;
  • se le offerte sono almeno cinque, opera l’art. 54 con esclusione automatica.

Non c’è quindi alternatività rimessa alla stazione appaltante, ma applicazione di due regole diverse a seconda del numero di offerte ammesse.

Nessun affidamento sull’errore della PA

Il passaggio più interessante riguarda il legittimo affidamento. L’impresa sosteneva che, una volta ricevuta la richiesta di giustificazioni, la stazione appaltante non potesse più cambiare strada e applicare l’esclusione automatica.

Il TAR afferma il contrario: non può nascere un affidamento tutelabile da un’attività amministrativa errata, soprattutto quando l’errore è contrario alla legge di gara e alla disciplina applicabile. La Commissione poteva quindi correggere il procedimento, ripristinando la corretta applicazione dell’art. 54.

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