FAQ n. 22 del 8 giugno 2026
Trasferimenti vincolati esercizi precedenti al 2025
(DOMANDA) Come devono essere trattati, nella fase pilota della contabilità Accrual, i trasferimenti vincolati agli investimenti riscossi in esercizi precedenti al 2025?
(RISPOSTA) Nella fase pilota, il trattamento dei trasferimenti vincolati pregressi deve essere ricondotto ai principi della contabilità accrual, distinguendo tra obbligazioni ancora da adempiere e obbligazioni già adempiute alla data del 1° gennaio 2025, in coerenza con ITAS 9 e con il Quadro concettuale
In particolare:
caso 1) Trasferimenti vincolati con obbligazione non adempiuta al 1° gennaio 2025
Se il trasferimento vincolato è stato riscosso prima del 2025 ma non è ancora stato impiegato per realizzare l’investimento, esso rappresenta una passività derivante da un trasferimento condizionato. Infatti, in base a ITAS 9, il provento può essere rilevato solo quando le condizioni associate al trasferimento sono soddisfatte; fino a quel momento sussiste un’obbligazione verso il finanziatore.
Coerentemente deve essere rilevato un debito non corrente per trasferimenti condizionati di importo pari al trasferimento ricevuto. Ciò riflette il fatto che, se gli ITAS fossero stati applicati sin dall’origine, l’ente avrebbe già iscritto tale passività
caso 2) Trasferimenti vincolati con obbligazione già adempiuta al 1° gennaio 2025
Se il trasferimento è stato già impiegato per realizzare l’investimento prima del 2025, l’obbligazione si considera adempiuta e, secondo ITAS 9, il trasferimento avrebbe dovuto essere rilevato come provento nell’esercizio di realizzazione dell’investimento.
Pertanto, nella fase pilota non deve essere rilevata alcuna passività. L’effetto economico del trasferimento deve considerarsi già realizzato negli esercizi precedenti, con conseguente impatto sul patrimonio netto. Operativamente, l’importo deve essere iscritto a risultati economici degli anni precedenti.
Nei modelli di raccordo
Nel fare il raccordo fra i pdc attuali e il pdc unico (foglio 1 del modello di raccordo):
- per le aziende del SSN è oscurato il raccordo fra la voce di PN “Finanziamenti per investimenti” (modello 4) e il pdc unico,
- per gli enti territoriali (modello 2a e 2b) è oscurato il raccordo fra la voce “Contributi agli investimenti” e il pdc unico.
Tali raccordi sono stati oscurati perché quelle voci non hanno corrispettivo nel pdc unico. L’ente quindi non le può riportare nel foglio 2. In sostanza, è come se fossero già “stornate”, senza bisogno di rettificarle nel foglio 2.
Quindi, le integrazioni e rettifiche che gli enti devono fare nel foglio 2 sono facilmente identificabili.
Se consideriamo i due casi 1) e 2) di cui sopra avremo:
- caso 1) – obbligazione non ancora adempiuta – l’integrazione da fare nei modelli di raccordo, foglio 2, è di iscrivere nella voce del pdc unico “Debiti non correnti per trasferimenti condizionati ricevuti da amministrazioni pubbliche” un debito di pari importo a quello presente nelle voci attuali “Finanziamenti per investimenti” (nel caso di Enti del SSN) oppure “Contributi agli investimenti” (Enti territoriali), che sono già stornate automaticamente.
- caso 2) – obbligazione già adempiuta – l’integrazione da fare nei modelli di raccordo, foglio 2, è di iscriversi nella voce del pdc unico “risultati economici degli anni precedenti” un importo pari a quanto attualmente presente nelle voci attuali “Finanziamenti per investimenti” (nel caso di Enti del SSN) oppure “Contributi agli investimenti” (Enti territoriali), che sono già stornate automaticamente.

